F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20 del 11.10.2010 (84) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D’ODORICO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ GALLIPOLI CALCIO Srl ▪ (nota N°. 1324/1623 PF 09-10/SP/blp del 10.9.2010). (85) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D’ODORICO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ GALLIPOLI CALCIO Srl ▪ (nota N°. 1327/1630 PF 09-10/SP/blp del 10.9.2010). (86) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D’ODORICO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ GALLIPOLI CALCIO Srl ▪ (nota N°. 1325/1622 PF 09-10/SP/blp del 10.9.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20 del 11.10.2010 (84) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D’ODORICO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ GALLIPOLI CALCIO Srl ▪ (nota N°. 1324/1623 PF 09-10/SP/blp del 10.9.2010). (85) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D’ODORICO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ GALLIPOLI CALCIO Srl ▪ (nota N°. 1327/1630 PF 09-10/SP/blp del 10.9.2010). (86) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D’ODORICO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ GALLIPOLI CALCIO Srl ▪ (nota N°. 1325/1622 PF 09-10/SP/blp del 10.9.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, letti gli atti e le memorie difensive fatte pervenire dal deferito, ascoltato il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo, previa riunione dei deferimenti in epigrafe, l’irrogazione, della sanzione dell’ inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) in danno a ciascuno dei Sig.ri Daniele D’Odorico e Giuseppe Iodice, oltre che del non luogo a procedere nei confronti del Gallipoli Calcio Srl, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Daniele D’Odorico, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl, il Sig. Giuseppe Iodice, Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl, e quest’ultima Società (di seguito anche detta la “Società”), per rispondere, rispettivamente: ▪ i Sig.ri D’Odorico e Iodice, delle violazioni previste e punite dall’art. 85, lett. A), paragrafi I) punto 1, lett. D, per non aver depositato la relazione contenente il giudizio della Società di revisione sul bilancio d’esercizio al 30 giugno 2009, II) punto 1, VI), punto 2 e VII) punto 2 delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., la relazione semestrale al 31 dicembre 2009 corredata dalla relativa documentazione, il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009 e per non avere depositato il prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009, il tutto come prescritto dalle norme federale in materia; ▪ la Società, per ciascuno dei suddetti procedimenti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. Nessuno dei deferiti ha fa fatto pervenire memorie difensive. I motivi della decisione Preliminarmente, questa Commissione, pronunciandosi sull’istanza di riunione avanzata dalla Procura Federale, ritiene di dovervi procedere. Passando alla trattazione nel merito, il deferimento è parzialmente fondato e va, in conseguenza, parzialmente accolto. Le circostanze addebitate risultano provate dalla documentazione in atti, dalla quale si evince incontrovertibilmente il mancato deposito al 31 dicembre 2009 della relazione semestrale, corredata dalla relativa documentazione, del prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009 ed del prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009. Detta condotta va ascritta al solo Sig. Daniele D’Odorico, dovendosi non riconoscere in capo al Sig. Giuseppe Iodice la legale rappresentanza della Società ai fini che ci occupa. La Commissione ritiene non doversi procedere nei confronti della Società Gallipoli Calcio, per mancanza della legittimazione passiva, in quanto con C.U. n. 89/A ha avuto la revoca dell’affiliazione con la FIGC. Il dispositivo Dispone non doversi procedere nei confronti della Società Gallipoli Calcio Spa, proscioglie il Sig. Giuseppe Iodice da ogni addebito e, in parziale accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità del Sig. Daniele D’Odorico e per l’effetto commina allo stesso la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it