F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20 del 11.10.2010 (77) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LORI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Mantova Srl) E DELLA SOCIETÁ AC MANTOVA Srl ▪ (nota N°.1289/1627pf09-10/SP/blp del 9.9.2010). (78) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LORI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Mantova Srl) E DELLA SOCIETÁ AC MANTOVA Srl ▪ (nota N°. 1290/1628pf09-10/SP/blp del 9.9.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20 del 11.10.2010 (77) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LORI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Mantova Srl) E DELLA SOCIETÁ AC MANTOVA Srl ▪ (nota N°.1289/1627pf09-10/SP/blp del 9.9.2010). (78) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LORI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Mantova Srl) E DELLA SOCIETÁ AC MANTOVA Srl ▪ (nota N°. 1290/1628pf09-10/SP/blp del 9.9.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Fabrizio Lori e dell’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) per l’AC Mantova Srl, osserva quanto segue. Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei procedimenti in epigrafe. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig.Fabrizio Lori, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della AC Mantova Srl (di seguito, anche detta la “Società”) e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente: ▪ il Sig. Lori, della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafi II) punto 1, VIII) punto 2 delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., la relazione semestrale al 31 dicembre 2009 corredata dalla relativa documentazione e il prospetto VP/DF con l’indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre, il tutto come prescritto dalle norme federali in materia; ▪ la Società, per ciascuno dei suddetti procedimenti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate al Sig. Lori risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al deposito dei suddetti documenti. In merito alla sanzione, la Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di 3 (tre) mesi al Sig. Fabrizio Lori e quella dell’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) alla Società AC Mantova Srl.
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