F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21 del 20.10.2010 (103) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. DOMENICO CRISAFULLI (Calciatore già tesserato per la Società GSD Enna Calcio, attualmente tesserato per la Società ACRD Acicatena), AVVERSO DELIBERA CDT presso CR Sicilia – CU N°. 54/CDT 6 del 14.9.2010 ▪ (nota Deferimento N°. 288/1197pf09-10/MS/vdb del 9.7.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21 del 20.10.2010 (103) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. DOMENICO CRISAFULLI (Calciatore già tesserato per la Società GSD Enna Calcio, attualmente tesserato per la Società ACRD Acicatena), AVVERSO DELIBERA CDT presso CR Sicilia - CU N°. 54/CDT 6 del 14.9.2010 ▪ (nota Deferimento N°. 288/1197pf09-10/MS/vdb del 9.7.2010). La Commissione, letto il reclamo avanzato dal calciatore Domenico Crisafulli, avverso la sanzione della squalifica sino al 31 ottobre 2010, inflittagli dalla C.D.T., pubblicata sul C.U. N°. 54 del 14 settembre 2010, osserva: La Procura Federale con atto del 9 luglio 2010, deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia alcuni calciatori della GSD Enna calcio, tra i quali il Crisafulli, per violazione dell’’art. 1 commi 1,3,5 CGS e dell’art. 92 comma 1 delle N.O.I.F. La Società Enna calcio, militante in Eccellenza A, segnalava al Presidente del Comitato Regionale Sicilia, il comportamento antisportivo di alcuni suoi calciatori, tra i quali il Crisafulli, che il 24 gennaio c.a. si erano rifiutati di scendere in campo, per motivi inerenti un contenzioso economico, obbligando la Società stessa a convocare ad horas altri tesserati. La compiuta istruttoria, acclarava la fondatezza della denuncia anche se in termini diversi rispetto a quelli rappresentati dalla Società. Era emerso, infatti, che i calciatori lamentando da tempo la mancata corresponsione, da parte della Società, dei rimborsi contrattualmente riconosciuti, avevano preavvertito che in occasione della gara con il Marsala non sarebbero scesi in campo, tant’è che la GSD Enna Calcio, nella mattina del 24 gennaio aveva potuto convocare i giovani in numero appena sufficiente ad iniziare la gara; gara che dopo soli 8 minuti era stata sospesa dall’arbitro, perché essendosi infortunato uno dei giovani, era venuto meno il numero minimo dei partecipanti. Accertati i fatti nei termini indicati la Procura federale deferiva tutti i tesserati e la stessa Società innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale che decidendo nei confronti di tutti i deferiti, tra i quali il Crisafulli, comminava a quest’ultimo la squalifica sino a tutto il 31 ottobre 2010. Avverso detta sanzione il tesserato ha proposto reclamo, assumendo che nessuna violazione dei doveri e degli obblighi di lealtà sportiva ex art. 1 comma 1 e 5, CGS, era stata dallo stesso commessa in quanto, come evidenziato nella memoria difensiva e come più volte ribadito, la Società era stata in più occasioni avvertita che, se non avesse pagato i rimborsi da tempo reclamati da tutti i calciatori, li stessi non sarebbero scesi in campo. Oppone inoltre il Crisafulli, che proprio la perdurante inadempienza della Società poneva il medesimo, disoccupato e residente in Catania, nelle condizioni di non poter adempiere i doveri e gli obblighi derivanti dal rapporto che egli aveva con la Società stessa. Oppone, ancora il reclamante, in ordine alla violazione dell’art. 92, comma 1, N.O.I.F., che la mancata presentazione innanzi all’organo inquirente non è dovuta a sua inerzia, ma alla omessa notifica della convocazione da parte della Società presso la quale il medesimo all’atto del tesseramento risultava domiciliato. Le doglianze sono infondate e non possono, quindi essere accolte. La decisione di non scendere in campo, compromettendo seriamente e gravemente l’esito dell’incontro ed il regolare svolgimento della gara (tant’è che la partita è stata sospesa dall’arbitro all’8° minuto del 1° tempo, per insufficienza del numero minimo dei partecipanti della Società Enna ha determinato la perdita della gara per 3 a 0 incidendo in tal modo anche sul regolare svolgimento del campionato. Anche la doglianza espressa in relazione alla contestata violazione dell’art. 92 comma 1, N.O.I.F., e la conseguente giustificazione non appaiono accogli bili, in quanto la convocazione inviata dall’Ufficio della Procura federale s’intende perfezionata con la notifica alla Società presso la quale è iscritto il tesserato. La omessa comunicazione da parte della Società al destinatario è fatto che deve essere provato e non ipotizzato. P.Q.M. Respinge il reclamo proposto dal Sig. Domenico Crisafulli e conferma la sanzione della squalifica sino al 31 ottobre 2010; ordina incamerarsi la tassa versata.
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