F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21 del 20.10.2010 (117) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SEBASTIANO TROIA (Amministratore Unico e delegato nonché Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl) E DELLA SOCIETÁ AS ANDRIA BAT Srl ▪ (nota N°. 1747/1435pf09-10/AM/Segr. del 29.9.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21 del 20.10.2010 (117) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SEBASTIANO TROIA (Amministratore Unico e delegato nonché Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl) E DELLA SOCIETÁ AS ANDRIA BAT Srl ▪ (nota N°. 1747/1435pf09-10/AM/Segr. del 29.9.2010). Con provvedimento del 29.9.2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Sebastiano Troia, Amministratore unico e delegato nonché Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, comma 1 del CGS, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in ragione della carica ricoperta in seno alla Società AS Andria Bat Srl, nello specifico per avere provveduto al deposito in data 24.07.2009, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, del contratto concernente il vincolo di tesseramento e l’accordo economico con il calciatore SY Ousmane recante firma disconosciuta e, pertanto, non veridica e contenente condizioni economiche e durata modificate rispetto a quelle originariamente indicate in seno al contratto stipulato con il medesimo calciatore in data 14.08.2008, depositato il 16.8.2008; la Società AS Andria Bat Srl, ex art. 4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio tesserato All’inizio della riunione odierna, il Sig. Sebastiano Troia e la Società AS Andria Bat Srl, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Sebastiano Troia e la Società AS Andria Bat Srl, tramite il proprio legale hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 23, C.G.S. [“pena base per il Sig. Sebastiano Troia, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società AS Andria Bat Srl, sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Sebastiano Troia; ▪ ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) alla Società AS Andria Bat Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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