F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21 del 20.10.2010 (118) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ALFONSO DE CECCO (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Delfino Pescara 1936 Srl), DANIELE SEBASTIANI E MAURIZIO EDMONDO (Componenti del CdA nella qualità di Consiglieri della Società Delfino Pescara 1936 Srl) E DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 Srl ▪ (nota N°.1761/1696pf09- 10/MA/Segr. del 29.9.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21 del 20.10.2010
(118) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ALFONSO DE CECCO (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Delfino Pescara 1936 Srl), DANIELE SEBASTIANI E MAURIZIO EDMONDO (Componenti del CdA nella qualità di Consiglieri della Società Delfino Pescara 1936 Srl) E DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 Srl ▪ (nota N°.1761/1696pf09- 10/MA/Segr. del 29.9.2010).
La Procura Federale, con atto del 29 settembre 2010, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale i Signori:
De Cecco Giuseppe Alfonso, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Delfino Pescara 1936 Srl;
Sebastiani Daniele, componente del C.d.A. nella qualità di consigliere della Società Delfino Pescara 1936 Srl;
Edmondo Maurizio, componente del C.d.A. nella qualità di consigliere della Società Delfino Pescara 1936 Srl;
nonché
la Società Delfino Pescara 1936 Srl, per rispondere:
i primi tre, della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 5, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere, con le proprie dichiarazioni diffuse a mezzo stampa, leso il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso e di una specifica struttura AIA nonché le reputazione di persone operanti nell’ambito della FIGC, senza fornire alcun elemento di riscontro; la Società, della violazione degli artt. 4, commi 1 e 2, e 5, comma 2, del codice di Giustizia Sportiva, direttamente ed oggettivamente responsabile dei comportamenti posti in essere dai propri tesserati. Il procedimento trae origine dall’acquisizione di un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano “IL CENTRO” del 27 aprile 2010, ove erano riportate, virgolettate, le dichiarazioni rilasciate alla stampa dai citati dirigenti al temine della partita Foggia - Pescara del 25 aprile 2010, ritenute – così testualmente - “idonee a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’Istituzione federale, della reputazione di persone (arbitro) e Organismi operanti nell’ambito della FIGC senza che le stesse siano supportate da idonei elementi di riscontro”. Con memoria difensiva trasmessa a mezzo fax il 15 ottobre u.s., la Società e i deferiti suoi dirigenti hanno eccepito:
a) il difetto della prova dell’elemento materiale della fattispecie disciplinare contestata, mancando elementi sufficienti per poter affermare – oltre ogni ragionevole dubbio - che le frasi riportate siano state effettivamente pronunciate;
b) l’inidoneità delle dichiarazioni in esame a ledere l’altrui reputazione, essendo state pronunciate nell’esercizio di un diritto di critica costruttiva nel segno del costante miglioramento dell’organizzazione dell’attività sportiva;
c) il difetto dell’elemento psicologico (dolo generico) perché, al momento di rilasciare l’intervista, i sullodati dirigenti non avevano contezza che le loro dichiarazioni sarebbero state inserite in un articolo dal contenuto complessivamente diffamatorio;
d) l’inapplicabilità del principio della responsabilità diretta nei procedimenti disciplinari;
e) l’insussistenza della responsabilità diretta della Società per difetto del collegamento soggettivo, dal momento che l’intervista de qua non fu rilasciata dai prefati nella loro qualità di dirigenti del sodalizio sportivo, perché qualunque tifoso avrebbe potuto muovere le medesime critiche. I deferiti hanno chiesto di essere ascoltati e, sulla scorta dei motivi innanzi riportati, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- in via principale: proscioglimento per infondatezza in fatto e diritto dei capi d’incolpazione in rubrica;
- in via gradata: applicazione della sanzione minima ritenuta di giustizia. Alla riunione odierna sono presenti, per la Procura federale l’Avv. Gian Maria Camici il quale impugna e contesta e chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni:
al Signor De Cecco Giuseppe Alfonso, la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno) e quella dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
al Signor Edmondo Maurizio, la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno) e quella dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
al Signor Sebastiani Daniele, la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno) e quella dell’ammenda di € 5.000, 00 (Euro cinquemila/00);
alla Società Delfino Pescara 1936 Srl, la sanzione dell’ammenda di € 15.000, 00 (Euro quindicimila/00);
nonché il patrono dei deferiti Avv. Flavia Tortorella, la quale si riporta alla memoria difensiva agli atti, concludendo per il completo proscioglimento di tutti i deferiti o l’applicazione di una sanzione minima.
La Commissione Disciplinare Nazionale osserva che:
a) le persone fisiche deferite, a parere della Commissione, hanno sostanzialmente confermato di aver rilasciato, al termine della gara Foggia - Pescara del 25 aprile 2010, dichiarazioni alla stampa avente il valore – come evidenziato a pag. 11 della memoria difensiva agli atti - di una mera esternazione relativa all’andamento della partita in quanto tale, al “fato”, al “caso”, al “destino”, comunque lo si voglia chiamare”. I prefati hanno infatti precisato (a pag. 4 di detto atto) che da discorsi molto più complessi sono state estrapolate le frasi di poi inserite nell’articolo, modificando però la reale volontà comunicativa. A ben vedere, quindi, i deferiti non negano di aver pronunciato i giudizi e i rilievi di cui è cenno, anche se annotano a pag. 20 che “…qualunque tifoso avrebbe potuto pronunciare le medesime identiche frasi”. Richiamata l’attenzione sul fatto che le norme di comportamento di cui al CGS riguardano solo i soggetti destinatari di detta disciplina, per cui è ben diversa la valutazione di un fatto se il suo autore è o non assoggettato all’Ordinamento sportivo, rileva che i deferiti non hanno mai richiesto alla testata “Il Centro” di pubblicare una smentita ufficiale in ordine alle dichiarazioni virgolettate loro ascritte e riportate nell’edizione del 27 aprile 2010, nel contesto dell’articolo a firma di Luigi di Marzio. E’ di tutta evidenza come sia stata raggiunta la prova della riferibilità delle dichiarazioni in esame ai deferiti, sicché ogni ulteriore annotazione appare superflua. b) Per quel che concerne il contestato intento lesivo delle dichiarazioni rese, l’attribuzione in termini di certezza a taluni (arbitro e Organi istituzionali della FIGC) di fatti rimasti non accertati non perde il connotato della illiceità sol perché – come sostenuto – inserita all’interno di un diritto di critica costruttiva. Ed infatti, costituisce causa di giustificazione soltanto la critica che rispetti la verità dei fatti e non anche quella che si sviluppi attraverso l’arbitrario inserimento di circostanze non vere, dato che, in questo caso, la critica diviene un mero pretesto per offendere l’altrui reputazione. Conferma l’assunto quanto statuito dall’art. 5, punto 3, del CGS, lì dove si precisa che “L’autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell’attribuzione di un fatto determinato”: agli atti del procedimento, però, non v’è traccia alcuna di un benché minimo indizio che possa suffragare in qualche modo una sola delle affermazioni contestate.
c) Ai fini dell’integrazione dell’elemento psicologico nel caso che occupa non è necessaria l’intenzione di offendere i soggetti nel sentimento del loro onore o della loro reputazione (animus iniurandi o diffamandi), dal momento che le norme di riferimento, artt. 3 e 5 del CGS, non postulano alcuna ipotesi di dolo specifico, essendo sufficiente il dolo generico e cioè la volontà dell’agente di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere l’altrui onore o l’altrui reputazione. Considerato che le espressioni adoperate hanno una consistenza lesiva intrinseca, che non può essere sfuggito ai deferiti i quali le hanno usate proprio per dare maggiore efficacia al loro rivendicato “diritto di critica”, non è necessario alcuna particolare indagine sulla presenza o meno dell’elemento psicologico, anche perché le dichiarazioni furono fatte – come dichiarato dai deferiti - nel corso di una conferenza stampa e, quindi, nella piena consapevolezza che quanto dichiarato sarebbe stato certamente portato a conoscenza dei lettori della testata giornalistica “Il Centro”.
d) Il dubbio sollevato dalla difesa dei deferiti in ordine alla riferibilità delle dichiarazioni in esame alle persone fisiche, quali tifosi del sodalizio, e non già quali dirigenti di essa, non ha pregio alcuno.
Ed invero, in primo luogo non si può condividere la suggestiva ed originale tesi prospettata, secondo cui i deferiti parteciparono alla conferenza stampa solo dopo aver dismesso le loro vesti di dirigenti e, in secondo luogo, rileva sottolineare che se così fosse in astratto, il principio della responsabilità delle Società, sancito dall’art. 4 del CGS, sarebbe svuotato di ogni contenuto per l’oggettiva impossibilità di sua applicazione. La Commissione Disciplinare Nazionale P.Q.M.
dichiara i deferiti colpevoli delle violazioni loro ascritte in rubrica e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni:
al Signor De Cecco Giuseppe Alfonso, la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
al Signor Edmondo Maurizio, la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00);
al Signor Sebastiani Daniele, la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00);
alla Società Delfino Pescara 1936 Srl, la sanzione dell’ammenda di € 10.000, 00 (Euro diecimila/00);
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