F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22 del 21.10.2010 (93) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD CAMPIGLIONE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. LORENZO MORETTI (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Marche – CU n. 19 del 2.9.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22 del 21.10.2010 (93) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD CAMPIGLIONE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. LORENZO MORETTI (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Marche - CU n. 19 del 2.9.2010). A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Marche ha applicato nei confronti del sig. Lorenzo Moretti l’inibizione per mesi due ed alla Società Campiglione l’ammenda di € 4.000,00. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare la Società ricorrente chiede la riduzione della sanzione pecuniaria inflitta alla stessa e la cancellazione della sanzione inflitta al Presidente Lorenzo Moretti. In data odierna nessuno è comparso per la ricorrente, per la Procura federale è presente l’avv. Avagliano il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile l’appello e dispone l’addebito della tassa non versata.
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