F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22 del 21.10.2010 (63) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ ASD PARETE CALCIO (ammenda € 500,00) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Campania – CU n. 8 del 29.7.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22 del 21.10.2010 (63) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ ASD PARETE CALCIO (ammenda € 500,00) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Campania - CU n. 8 del 29.7.2010). La Procura Federale con atto del 12 maggio 2010 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania il calciatore Gianluca Gallo, il dirigente della Società Parete Calcio Michele Cosentino e la società Parete Calcio per la violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 10 comma 2 e 6 CGS contestata al Gallo ed al Cosentino e per la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS contestata alla società. Era stato accertato, in seguito alle indagini scaturite da un esposto, che detto calciatore aveva partecipato con la squadra della società Parete a quattro gare del campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2009/2010 senza essere tesserato e, quindi, in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione assunta il 29 luglio 2010 e resa nel contraddittorio delle parti, comminava al calciatore Gianluca Gallo la squalifica per mesi due; al dirigente Michele Cosentino l’inibizione per mesi quattro per aver egli sottoscritto le distinte dei calciatori della società Parete Calcio afferenti le gare contestate ed aver così affermato che tutti i calciatori partecipanti a quelle gare, tra cui il Gallo, erano regolarmente tesserati per la società che li impiegava; alla società Parete l’ammenda di € 500,00. Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale limitatamente al capo della decisione riguardante la società Parete e lamenta l’errore commesso dal primo giudice di non aver inflitto a tale società la sanzione della penalizzazione di punti in classifica, che, in sede di discussione del deferimento, era stata chiesta. Deduce che tale decisione è riconducibile all’erroneo convincimento espresso dalla Commissione Disciplinare sull’applicabilità al caso in esame dell’art. 46 comma 6 CGS, la cui normativa, secondo la ricorrente, attiene a diversa fattispecie. All’udienza odierna la Procura Federale ha chiesto con l’accoglimento del ricorso la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nella presente stagione sportiva. La Società ASD Parete è comparsa in persona del presidente assistito dal proprio difensore ed ha chiesto il rigetto del ricorso stante la assenza di colpa, precisando che gravi danni sarebbero ad essa derivati essendo pendenti modifiche societarie. Il ricorso è fondato. Escluso che possa ritenersi applicabile al presente deferimento la norma di cui sopra, in quanto essa si riferisce alle regole procedurali afferenti ai ricorsi avverso la regolarità delle gare ed ai reclami avverso la posizione di tesserati partecipanti alla gara e non ai deferimenti, deve invece ritenersi applicabile al caso in esame l’art. 17 comma 8 CGS, il quale applica alla società la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara a cui partecipano calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabili alla società stessa, sia stato successivamente revocato il tesseramento. Nel caso in esame, il tesseramento del calciatore Gianluca Gallo in favore della società Parente era stato annullato perché trasmesso dalla società al competente ufficio del Comitato Regionale Campania oltre i termini fissati per i tesseramenti. In merito all’entità della sanzione, questa Commissione, ribadendo il proprio consolidato orientamento, ritiene di dover applicare la penalizzazione di che trattasi non in base al criterio dell’automatismo (un punto per ogni gara), bensì in base a criteri di natura equitativa, desumibili dal successivo art. 18 comma 1 inciso G) CGS, in relazione al grado maggiore o minore di colpa che si riscontra nel caso concreto. P.Q.M. accoglie l’appello e, a parziale modifica della decisione impugnata, infligge alla società ASD Parente Calcio la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011.
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