F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22 del 21.10.2010 (95) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD BARRESE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA E AMMENDA € 4.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 43/cdt5 del 7.9.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22 del 21.10.2010
(95) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD BARRESE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA E AMMENDA € 4.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 43/cdt5 del 7.9.2010).
(96) – APPELLO DEL SIG. VINCENZO MESSINA (Presidente della Soc. ASD Barrese) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 43/cdt5 del 7.9.2010).
Il lodo arbitrale è stato pronunziato in data 19.12.09 e risulta comunicato alla Soc. Barrese mediante Racc. N. 13829259401-6 datata 4.01.2010 Prot. N. 157/89 spedita in data 11.01.2010, consegnata il 14.01.2010 e pubblicato sul C.U. N. 3 allegato in copia alla predetta Racc.. Con successiva nota del 20.01.2010 a cura del C.R. Sicilia è stato inviato alla Società Barrese formale costituzione in mora e invito al versamento della somma di € 7.500,00. In data 19.04.10 è stata inviata dal C.R.S. comunicazione alla Procura Federale, alla ASD Barrese e all’allenatore creditore Bertolo Ogliarolo la nota prot. SM/cg con la quale veniva denunziato il mancato adempimento nel termine fissato dall’art. 94 ter comma 13 NOIF. A seguito delle indagini disposte in merito la Procura Federale, con nota 151/1453 del 5.07.10 concludeva con la proposta di deferimento alla C.D.T. presso il Comitato Regionale Sicilia LND, del Presidente ASD Barrese, per rispondere della violazione degli artt. 1 CGS e 8 comma 9 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF e della stessa ASD Barrese a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 C.G.S. per non avere il Presidente ottemperato al lodo pronunziato in data 19.12.09 dal Collegio Arbitrale c/o LND e pubblicato sul C.U. N. 3. La C.D.T. dopo rituale convocazione delle parti, nella riunione del 31.08.2010, sulle conclusioni della sola Procura, assenti le altre parti convocate, ritenuta comprovata la responsabilità del Presidente e della stessa ASD Barrese in ordine agli addebiti contestati, infliggeva al Sig. Messina Vincenzo la inibizione di mesi 6 in applicazione dell’art. 19 punto 1 lett. h) CGS e alla ASD Barrese la penalizzazione di due punti nella classifica del campionato di competenza stagione 2010-2011 e l’ammenda di € 4.000,00. Avverso la decisione della C.D.T. pubblicata sul C.U. n. 43 del 7.9.2010 hanno proposto appello rispettivamente: - Il Presidente della Soc. ASD Barrese, Sig. Vincenzo Messina con ricorso spedito con R.A.R. N. 13984677277-1 in data 14.09.2010; - La ASD Barrese attraverso il Vice Presidente Sig. Gueli Antonio con ricorso spedito con R.A.R. n. 13984677275-8 in data 14.09.2010. Preliminarmente la C.D.N. riunisce i ricorsi per connessione. All’odierna riunione nessuno è presente per i ricorrenti, per la Procura Federale è presente l’avv. Avagliano il quale chiede rigettarsi i ricorsi. Ambedue i ricorsi allegano fotocopia del bonifico di € 7.500,00 effettuato con valuta 17.08.2010 e risultano articolati sulle stesse motivazioni: “Per i fatti sopra esposti ed in considerazione che non sono previste sanzioni in denaro né squalifiche ai dirigenti …”. In proposito si rileva che la Procura ha proposto il deferimento del Presidente per violazione degli artt. 1 comma 1 e 8 comma 9 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF e della ASD Barrese per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente. La CD Territoriale ha riconosciuto la società e il Presidente responsabili dei capi di imputazione ascritti ai deferiti e pertanto, nei loro confronti, sono state correttamente applicate le sanzioni previste nei confronti del dirigente ex art. 1 nn. 1 e 5 e art. 19 lettera h) CGS e, nei confronti della ASD Barrese ex art. 18 n. 1 lett. b) e g) CGS. In merito alla congruità della sanzione inflitta va tenuto conto dell’unicità della violazione contestata e dell’avvenuto pagamento, seppur tardivo, del compenso all’allenatore. Poiché l’art. 8 comma 9 CGS prevede l’applicazione nel caso di specie della penalizzazione di uno e più punti in classifica, la sanzione può essere contenuta, per le osservazioni di cui sopra, nel minimo edittale. P.Q.M. Rigetta l’appello proposto dal sig. Vincenzo Messina e, per l’effetto, dispone incamerarsi la tassa versata. Accoglie parzialmente l’appello proposto dalla Società ASD Barrese e, per l’effetto, riduce la penalizzazione a 1 (uno) punto in classifica nel Campionato di competenza e l’ammenda ad € 2.000,00 (duemila/00). Nulla per la tassa non versata.
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