F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23 del 25.10.2010 (119) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROSELLA SENSI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società AS ROMA Spa), E DELLA SOCIETÀ AS ROMA Spa ▪ (nota N°. 1784/255pf10-11/SP/blp del 30.9.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23 del 25.10.2010 (119) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROSELLA SENSI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società AS ROMA Spa), E DELLA SOCIETÀ AS ROMA Spa ▪ (nota N°. 1784/255pf10-11/SP/blp del 30.9.2010). Il deferimento Con provvedimento del 30/9/2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Rosella Sensi, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Società Roma, e la Società Roma per rispondere: - la prima, della violazione dell’art. 5, comma 1, CGS per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione della classe arbitrale, in particolare del Sig. Carmine Russo, arbitro della gara Brescia- Roma, disputatasi il 22.9.2010, e delle Istituzioni Federali nel loro complesso, nonché per aver adombrato dubbi sull’imparzialità e sulla buona fede degli ufficiali di gara e sulla regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri; - la seconda, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, CGS a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, nella sostanza, si rileva, da una parte, che alla base dell’intervista di cui al deferimento vi sarebbe stato un “fatto storico vero e incontestato”, cioè “clamorosi errori arbitrali” e, dall’altra, che le dichiarazioni della Sensi si sarebbero concretizzate in “epiteti coloriti”, espressi “a caldo”, mai trascesi in offese o ingiurie. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito. Il dibattimento Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 sia per la Sensi, sia per la Società Roma. Sono comparsi altresì la Presidente Sensi e il difensore degli incolpati, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, osserva che le dichiarazioni della Sensi, rilasciate al termine della gara Brescia-Roma del 22.9.2010 e riportate nell’articolo di stampa, pubblicato il giorno 23.9.2010, dal quotidiano “Corriere dello Sport - Stadio, sono censurabili. Affermare, tra l’altro, che "è una vergogna, uno schifo … questo sistema deve saltare, non può andare avanti così … il calcio italiano va a rotoli … Abete invece di barattare lo sciopero con la Befana per i calciatori intervenisse su Braschi e la smettesse di fare il diplomatico … questo è un sistema che non va più bene … c’è tanta incapacità, non ne posso più di direzioni di gara in malafede come quella di Brescia … come si permette un arbitro come questo a fare un danno così evidente alla Roma? … un arbitro incapace ha condizionato la gara in modo vergognoso” travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione nei confronti della classe arbitrale e di tesserati e delle Istituzioni Federali, nonché in una accusa di parzialità. A nulla rileva che il comportamento in questione sia stato causato da una o più decisioni arbitrali ritenute ingiuste, posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti a una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità della Sensi, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. La determinazione delle sanzioni Sanzioni eque, tenuto conto, da una parte, del comportamento processuale e dell’assenza di precedenti specifici per la Presidente Sensi e, dall’altra, di quanto previsto dall’art. 5, comma 6, lett. a), b), c) e d), CGS (gravità, modalità e idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale; circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da soggetto che abbia la rappresentanza della Società; circostanza che le dichiarazioni consistano nell’attribuzione di un fatto determinato e non sia stata provata la verità di tale fatto; circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara), nonché degli orientamenti della Corte di Giustizia in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00) sia a Rosella Sensi, sia alla Società AS Roma Spa.
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