F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23 del 25.10.2010 (359) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO GIROTTI (Amministratore Unico dal 13.11.2007, fino alla data della Sentenza dichiarativa di fallimento, della Società US Castelnuovo Garfagnana Srl).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23 del 25.10.2010 (359) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO GIROTTI (Amministratore Unico dal 13.11.2007, fino alla data della Sentenza dichiarativa di fallimento, della Società US Castelnuovo Garfagnana Srl). Il deferimento Con provvedimento del 4.6.2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Girotti Roberto per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., avendo ricoperto, dal 13.11.2007 fino alla data della sentenza dichiarativa del fallimento della società US Castelnuovo Garfagnana Srl – ovvero sino al 3.2.2009 - la carica di Amministratore Unico della medesima Società. Nell’atto di deferimento veniva evidenziato che: - il Presidente Federale, preso atto del fallimento della citata Società dichiarato con sentenza N°. 17/09 del 03.02.2009, ne aveva revocato l’affiliazione; - dal 22.03.2007 fino al 13.11.2007, la carica di Amministratore – e socio - Unico era stata ricoperta dal Sig. Mauro Marchini, poi deceduto in data 20.02.2009; - dal 13.11.2007, la carica di Amministratore – e socio - Unico era stata ricoperta dal Sig. Roberto Girotti; - il medesimo Roberto Girotti, in ragione della carica sociale di amministratore unico e socio unico della Società dal 13.11.2007 fino alla sentenza dichiarativa di fallimento, aveva svolto effettive funzioni gestionali contribuendo con i propri comportamenti alla cattiva gestione societaria. In forza di quanto sopra, la condotta posta in essere dal Sig. Roberto Girotti integrava violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. anche in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, C.G.S. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, l’incolpato non faceva pervenire alcuna memoria difensiva. All’odierna riunione è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per anni 5 (cinque). Per l’incolpato nessuno è comparso. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, ritiene provata la responsabilità del deferito in ordine alla violazione contestata. Si deve preliminarmente rilevare che alla Società US Castelnuovo Garfagnana Srl, in conseguenza del fallimento dichiarato in data 3.2.2009, è stata revocata l’affiliazione alla F.I.G.C. (C.U. N°. 110/A del 06.03.2009). Ciò posto, risulta documentalmente provato che, nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, il Sig. Roberto Girotti è stato socio unico e amministratore unico della Società poi fallita, svolgendo funzioni gestionali e così contribuendo con i propri comportamenti alla cattiva gestione della Società poi sottoposta alla procedura concorsuale. Difatti, prima del subentro dell’odierno incolpato nella carica sopra citata, le passività societarie erano state ripianate anche in conseguenza del versamento di somme da parte del precedente amministratore poi deceduto, Sig. Mauro Marchini. Orbene, l’odierno incolpato, pur avendo assunto una gestione societaria priva di perdite, nel periodo temporale del proprio incarico non ha operato con la dovuta diligenza e professionalità e anzi ha posto in essere una serie di attività deleterie degli interessi sportivi ed economici della medesima Società, quale ad esempio la mancata presentazione della domanda d’iscrizione al campionato di competenza per la stagione 2008/2009. In considerazione dei periodi di permanenza nell’incarico, della loro prossimità all’intervenuto fallimento e della riscontrata partecipazione all’attività societaria, la sanzione equa e proporzionata appare essere quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere al Sig. Roberto Girotti la sanzione dell’inibizione per anni 4 (quattro).
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