F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24 del 28.10.2010 (123) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa) e della SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO Spa ▪ (nota N°. 1975/299pf10- 11/SP/blp del 8.10.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24 del 28.10.2010
(123) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa) e della SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO Spa ▪ (nota N°. 1975/299pf10- 11/SP/blp del 8.10.2010).
Con provvedimento dell’8.10.2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Zamparini Maurizio, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa e la Società US Città di Palermo Spa. Il primo, per violazione dell’art. 5, comma 1 del CGS, per avere espresso, mediante le dichiarazioni riportate sugli organi di informazione e nei giorni indicati nel deferimento, giudizi e rilievi lesivi della reputazione della classe arbitrale e delle Istituzioni Federali nel loro complesso, nonché per avere adombrato dubbi sulla imparzialità degli Ufficiali di gara e sulla regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri; la seconda, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 e art. 5, comma 2, CGS, per i fatti ascritti al suo Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante. Il Sig. Zamparini ha fatto pervenire una memoria difensiva. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei deferiti e l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) a carico del Sig. Zamparini Maurizio, nonché dell’ammenda di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) a carico della Società US Città di Palermo Spa. Nessuno è comparso per i deferiti. Il deferimento è fondato. Nei due giorni successivi alla gara di calcio Fiorentina-Palermo del campionato di Serie A del 3.10.2010, i quotidiani “La Gazzetta dello Sport” ed il “Corriere dello Sport – Stadio”, le cui copie sono acquisite agli atti del procedimento, hanno pubblicato le dichiarazioni attribuite al Sig. Zamparini Maurizio riportate nell’atto di deferimento. Successivamente alla pubblicazione della dichiarazione non sono state pubblicate rettifiche ai sensi dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948 N°. 47. Le dichiarazioni de quibus, dunque, provengono inconfutabilmente dal deferito che, con la richiamata memoria difensiva, lungi dal negarle, sostiene unicamente che il soggetto della frase riportata dalla Gazzetta dello Sport -“stanno tentando di farci perdere la partita”- fossero gli errori arbitrali, a suo dire responsabili delle sconfitte con il Brescia, con l’Inter e del tentativo di sconfitta con la Fiorentina, ma di non avere “mai palesato ombre di complotti o altro”. Oggetto delle conversazioni telefoniche sarebbero stati, dunque, gli errori arbitrali. Le dichiarazioni riportate dai quotidiani, però, escludono espressamente la “buona fede” della classe arbitrale (così non c’è buona fede - Gazzetta dello Sport - 4.10.10 - pag. 19) e presuppongono la esistenza di “qualcos’altro” (quando ci sono quattro episodi contrari al Palermo in altrettante partite, significa che esiste qualcos’altro - Corriere dello Sport – Stadio 4.10.10 - pag. 12). Addebitano ad una precisa volontà persecutoria la causa dei presunti errori (non ce l’hanno tanto con il Palermo quanto con me che dico sempre la verità. Ho l’impressione che alcune istituzioni siano contro di noi e magari se la prendono con il Sud che sta risorgendo calcisticamente – Corriere dello Sport - Stadio – 5.10.2010 – pag. 11) e, quindi, tacciano di colpevole parzialità le istituzioni federali, classe arbitrale inclusa. Rappresentano una grave, immotivata e indimostrata denuncia di presunti poteri in grado di condizionare l’operato dei direttori di gara in generale, non solo di quelli che hanno diretto il Palermo in questa prima fase del campionato, inducendoli a comportamenti che, ove accertati, potrebbero anche configurare ulteriori ipotesi di illecito. Contengono, in definitiva, giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e delle Istituzioni Federali in generale, in quanto adombranti dubbi sulla imparzialità degli Ufficiali di gara e sulla regolarità del campionato, di tal guisa travalicando il lecito diritto di critica e costituendo, pertanto, violazione dell’art. 5, comma 1, del CGS. Alla affermazione di responsabilità del Sig. Zamparini Maurizio, atteso il rapporto organico che lo lega alla US Città di Palermo Spa, consegue la responsabilità della seconda, giusta quanto previsto dall’art. 4, comma 1 e art. 5, comma 2, CGS. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5, comma 6, lett. a) - b) - c) e d), CGS, sanzioni eque sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro contestate e, per l’effetto, infligge a Zamparini Maurizio la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) e alla US Città di Palermo la sanzione della ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00).
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