F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25 del 03.11.2010 (131) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FRANCAVILLA (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa) MICHELE FABIO MARSEGLIA (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa) E DELLA SOCIETÀ US FOGGIA Spa. Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25 del 03.11.2010 (131) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FRANCAVILLA (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa) MICHELE FABIO MARSEGLIA (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa) E DELLA SOCIETÀ US FOGGIA Spa. Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: ● i Sig.ri Francavilla Giovanni, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa e Marseglia Michele Fabio, Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa, per rispondere entrambi della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B, punto 7) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2010, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00; ● la Società US Foggia Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta ai propri Legali rappresentanti. I difensori dei deferiti Francavilla e US Foggia Spa hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno chiesto il proscioglimento dei propri assistiti o, in subordine, l’irrogazione della sanzione minima con esclusione della penalizzazione. Alla riunione del 27/10/2010 il rappresentante della Procura federale ha chiesto la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione per la Società US Foggia Spa e l’inibizione di mesi 6 (sei) per Francavilla e Marseglia. I difensori dei deferiti Francavilla e US Foggia si sono riportati alle rispettive memorie. Nessuno è comparso per Marseglia. Dagli atti del procedimento risulta che con nota del 3/8/2010 la Co.Vi.So.C. ha comunicato l’inosservanza, da parte della Società US Foggia Spa, dell’adempimento sopra descritto, previsto dal titolo I), paragrafo III), lettera B) punto 7) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011. La Società US Foggia Spa, ha poi tardivamente adempiuto, nei termini e nelle modalità previste dal titolo IV del CU 117/A del 25 maggio 2010 più volte citato; Ai sensi del CU 117/A del 25 maggio 2010, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal titolo I), paragrafo III), lettera B), sopra indicato, “l’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli Organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2010/2011”. L’illecito disciplinare sopra indicato, trova espressa previsione nella norma di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S.. Ai sensi di quanto previsto dal titolo IV) del CU 117/A del 25 maggio 2010 il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle norme federali in materia di Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall’adempimento tardivo consentito dalla stessa normativa. La tesi difensiva prospettata dal Francavilla è palesemente priva di pregio. Gli atti intercorsi tra il Francavilla ed il Marseglia, anche a voler prescindere dalla scarsa attendibilità della scrittura privata, potrebbero giustificare l’insorgere di responsabilità civile in capo al procuratore ma non escludono la responsabilità disciplinare del Presidente del Foggia. E’ infatti evidente che la sanzione dell’inibizione non fa venir meno il rapporto di immedesimazione organica. E’ inoltre noto che la capacità giuridica (attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o, più in generale, di situazioni giuridiche soggettive) è ben distinta dalla capacità di agire che è l’idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi. Sicché è frequente in ogni ordinamento il caso di soggetti che, pur non avendo la capacità di agire, sono pienamente titolari di capacità giuridica. E’ infine considerazione elementare che il rilascio di una procura non trasferisce al procuratore diritti e doveri del mandante. I deferiti sono pertanto responsabili degli illeciti disciplinari loro rispettivamente ascritti e vanno sanzionati come da dispositivo. P.Q.M. Infligge a Francavilla Giovanni e Marseglia Michele Fabio la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) ed alla Società U.S. Foggia Spa quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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