F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26 del 03.11.2010 (129) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), MARCO PALMAS (Soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del collegio sindacale della Società Villacidrese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 2070/102pf10-11/SP/blp del 13.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26 del 03.11.2010 (129) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), MARCO PALMAS (Soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del collegio sindacale della Società Villacidrese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 2070/102pf10-11/SP/blp del 13.10.2010). Con atto del 13.10.2010 il Procuratore federale, a seguito della nota Co.Vi.Soc. del 3.8.2010, ha deferito a questa Commissione il Sig. Marrocu Siro, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl; il Sig. Palmas Marco, soggetto responsabile del controllo contabile e presidente del Collegio sindacale della Società Villacidrese Calcio Srl, nonché la Società Villacidrese Calcio Srl, per rispondere: il primo: ● della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, CGS vigente, in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B), punti 4) – 5) – 6) e 8) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non avere depositato, entro il termine del 30.6.2010: - la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente lega; - la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA; - le copie delle ricevute telematiche attestanti l’avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta terminato entro il 31.12.2008; - la nota contenente gli estremi di un conto corrente bancario intestato alla Società dedicato esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e delle ritenute IRPEF e dei relativi contributi ENPALS; ● della violazione prevista e punita dall’art.10, comma 3,CGS, in relazione al titolo I, paragrafo IV), lettera A), punto 1) del CU N°. 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non avere pagato ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente lega, entro il termine del 25.6.2010, gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2010 compreso; ● della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, CGS, per avere prodotto alla Co.Vi.So.C., in data 6.7.2010, una dichiarazione non veridica per la parte relativa al pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA; il secondo: ● della violazione di cui all’art. 8, comma 1, CGS, per la dichiarazione non veridica del 6.7.2010 alla Co.Vi.So.C. per la parte relativa al pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA; la terza: ● a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, CGS vigente, per le condotte ascritte al Legale rappresentante ed al soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del Collegio sindacale. Nei termini loro assegnati, i deferiti hanno fatto pervenire la memoria difensiva in atti. Alla riunione del 28.10.2010 il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti deferimento, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 18 (diciotto) per Marrocu Siro; ▪ inibizione di mesi 6 (sei) per Palmas Marco; ▪ punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) per la Società Villacidrese Calcio Srl. Per i deferiti è comparso il difensore, il quale si è riportato alla memoria in atti e concluso per il loro proscioglimento. Il deferimento è fondato. Marrocu Siro, quale Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl, ai fini della ammissione ai campionati professionistici 2010/2010, avrebbe dovuto depositare presso la Co.Vi.Soc., entro il termine del 30.6.2010, la documentazione prevista dal C.U. N°.117 del 25.5.2010, titolo I), paragrafo III), lettera B), punti 4) – 5) – 6) e 8) del CU 117/A del 25 maggio 2010. Nella fattispecie non risultano depositati i documenti elencati nella parte motiva del deferimento, come sopra analiticamente riportati. Quanto alla dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, gli stessi deferiti, al punto III della memoria, hanno dichiarato di avere provveduto a tale pagamento successivamente al termine previsto. L’addebito riferito al mancato deposito nei termini della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA, oltre che risultante per tabulas, viene ammesso dai deferiti al punto IV della memoria difensiva. Quanto al mancato deposito delle copie delle ricevute telematiche attestanti l’avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta terminato entro il 31.12.2008, al punto V della memoria difensiva se ne sostiene l’avvenuto erroneo deposito presso la Lega. Secondo i deferiti la circostanza risulterebbe da non meglio precisati documenti allegati dalla Procura al fascicolo del procedimento, oltre che dalla lettera 5.7.2010 con cui la stessa deferita avrebbe richiesto alla Lega il loro inoltro alla Co.Vi.Soc. Manca agli atti, però, la prova dell’avvenuto deposito in Lega della documentazione di che trattasi. La stessa nota della Società del 5.7.2010 non riporta i documenti che si assumono erroneamente inoltrati in Lega, in quanto contiene un generico richiamo alla “documentazione di competenza della Co.Vi.Soc.”, onde non è dato comprendere se, quando e quale documentazione sia stata effettivamente consegnata alla Lega. Quanto sopra vale anche ai fini del deposito della nota contenente gli estremi di un conto corrente bancario intestato alla Società, dedicato esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e delle ritenute IRPEF e dei relativi contributi ENPALS. In atti è stata versata la copia del fax con cui la Lega avrebbe trasmesso alla Co.Vi.Soc. la suddetta nota. Manca, però, la prova del suo precedente erroneo inoltro alla Lega nel termine previsto dal richiamato CU N°.117/2010. Di nessun pregio, con riferimento al pure riconosciuto mancato pagamento, entro il termine del 25.6.2010, degli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2010 compreso (v. punto II memoria difensiva), è la tesi difensiva dell’inadempimento incolpevole, per avere inutilmente convocato i calciatori in sede per il giorno 24.6.2010, alle ore 15,00, con telegrammi inviati il 23 ed il 24.6.2010. Al di là delle circostanza che i telegrammi del 24.6.2010 risultano richiesti dopo le ore 16,00 del 24.6.2010, in orario successivo a quello della convocazione, vi è che la Società avrebbe dovuto provvedere al pagamento in tempo utile e, quindi, porre in essere per tempo ogni attività idonea a realizzare l’adempimento richiesto, mentre, per sua stessa ammissione, ha provveduto a tanto successivamente alla scadenza del termine (punto II, memoria difensiva). Non risulta veridica, infine, la nota del 6.7.2010, sottoscritta dal Legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile, per la parte relativa alla comunicazione di avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA. La Società, nelle sue difese (punto VII), assume di avere provveduto al pagamento di tutti i debiti fiscali definitivi e che il richiesto ed eseguito pagamento della somma di € 7.705,73 non si riferirebbe a tale tipologia di debiti. Il C.U. N°. 117/2010, titolo I, par. III, lett. B) punto 5, però, non richiede la sola attestazione di avvenuto pagamento di tutti i debiti fiscali definitivi portati da cartelle notificate entro il 30 aprile 2010. Tale attestazione, infatti, è richiesta in aggiunta a quella di avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi d’imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Tanto si evince dalla lettera della richiamata disposizione che, con riferimento ai debiti definitivi, fa uso dell’avverbio “altresì”. Anche tale doglianza dei deferiti, pertanto, è infondata. L’avere inoltrato una dichiarazione non veridica, configura, perciò, violazione del precetto di cui all’art. 8, comma 1, CGS. Di tale violazione rispondono i soggetti che hanno sottoscritto la dichiarazione: il Sig. Marrocu Siro ed il Sig. Palmas Marco, nella rispettiva qualità di Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società e di soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del Collegio sindacale. Dei fatti ascritti agli anzidetti soggetti risponde anche la Società. A titolo di responsabilità diretta, per i fatti ascritti al Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante oggettiva (art. 4, comma 1, CGS); a titolo di responsabilità oggettiva per quelli ascritti al soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del Collegio sindacale (art. 4, comma 2, CGS). Considerato che la chiara lettera delle disposizioni previste dal C.U. N°. 117/2010 in punto sanzioni impone che ad ogni inadempimento contestato corrisponda la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010/2011; rilevato, altresì, che il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito (titolo IV cit. C.U.), nei termini stabiliti dalle norme federali in materia di Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall’adempimento tardivo consentito dalla stessa normativa, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Infligge le seguenti sanzioni: ▪ mesi 18 (diciotto) di inibizione a carico di Marrocu Siro; ▪ mesi 6 (sei) di inibizione a carico di Palmas Marco; ▪ penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda a carico della Società Villacidrese Calcio Srl.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it