F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26 del 03.11.2010 (130) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 SpA), MASSIMO COLLINA (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 SpA), E DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SpA – (nota N°. 2117/103 PF 10-11/SP/blp del 14.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26 del 03.11.2010 (130) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 SpA), MASSIMO COLLINA (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 SpA), E DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SpA - (nota N°. 2117/103 PF 10-11/SP/blp del 14.10.2010). Il deferimento Con provvedimento del 14.10.2010 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Roberto Benigni, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, Massimo Collina, Consulente e Legale rappresentante della medesima Società, nonché la Società Ascoli Calcio 1898 Spa per rispondere: i dirigenti 1) della violazione di cui all'art. 10, comma 3 CGS, in relazione al titolo I), paragrafo II), lettera A), punti 5 e 8 del CU 117/A del 25.5.10 per non aver depositato entro il termine del 30.6.10 la prevista fidejussione bancaria a favore della FIGC, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati fino a marzo 2010; 2) della violazione di cui all'art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo IV) lettera A) punti 1 e 2 del su citato C.U. del 25.5.10 per non aver pagato, entro il termine del 25.6.10, gli emolumenti ai suoi tesserati fino al marzo 2010 e i debiti sportivi nei confronti di FIGC e Leghe; 3) della violazione di cui all'art. 10, comma 3, CGS, in relazione al titolo I) paragrafo II) lettera C) punto 1 del su citato CU del 25.5.10 per non aver provveduto entro il termine del 6.7.10 al disposto dell'art. 2447 C.C. come dalla relazione semestrale al 31.12.09; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato dei suoi dirigenti ex art. 4, comma 1, CGS. Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, si evidenzia come tutti gli addebiti mossi alla Società circa le mancanze economiche siano stati sanati solo pochi giorni dopo le previste scadenze e che ciò sarebbe avvenuto, secondo l'Ascoli, per la profonda difficoltà in cui era caduta la compagine marchigiana a causa della grave crisi generale, nonché per gli strettissimi termini per gli adempimenti imposti dal noto CU 117/A del 25.5.10 che non sarebbe stato possibile rispettare a causa dei ritardi degli stessi Istituti di credito fidejussori. Viene evidenziato, inoltre, che il superamento della situazione di cui all'art. 2447 C.C. sarebbe stato rappresentato tempestivamente già il 6.7.10 e, da ultimo, che il Sig. Collina non sarebbe assoggettabile a procedimento disciplinare perché soggetto non tesserato con la Società. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Roberto Benigni: 14 (quattordici) mesi di inibizione; ▪ per il sig. Massimo Collina: 14 (quattordici) mesi di inibizione; ▪ per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa: penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) di ammenda. . È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va nel suo complesso accolto. Risulta infatti - dalle certificazioni COVISOC - che la Società Ascoli Calcio 1898 Spa e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dal CU 117/A del 25.5.10 ai fini dell'ammissione ai Campionati professionistici 2010/11 e cioè: non ha trasmesso, entro il 30.6.10, la dovuta dichiarazione attestante il pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS; non ha pagato, entro il 25.6.10, gli emolumenti dovuti fino al marzo 2010 ai suoi tesserati; non ha depositato, entro il 30.6.10 la prevista fidejussione bancaria a favore della FIGC; non ha pagato, entro il 25.6.10, i propri debiti sportivi con FIGC e Leghe. A nulla rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che i pagamenti sarebbero avvenuti solo con pochi giorni di ritardo oltre quanto disposto dalle norme federali, né che la Società non abbia potuto adempiere tempestivamente ai propri obblighi a causa della generale crisi economica o perché i termini imposti dal CU 117/A del 25.5.10 per i versamenti – che sono da considerarsi perentori - erano troppo ravvicinati per data di scadenza (30.6.10). Per quanto riguarda, invece, la contestazione che la Società non abbia superato, entro il termine del 6.7.10, quanto previsto dall'art. 2447 c.c. - a proposito del caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale - bisogna rilevare che la Società aveva effettivamente inviato tempestivamente alla COVISOC la comunicazione dell'avvenuto superamento della citata situazione prevista dall'art. 2447 c.c. e che le successive osservazioni svolte dalla COVISOC sono state superate dalla attestazione delle Società di consulenza Bompani Audit Srl che, ad integrazione e chiarimento di quanto comunicato per iscritto il 5 luglio 2010, con ulteriore relazione, datata 9 luglio 2010, ha certificato l’avvenuto superamento degli adempimenti previsti dal codice civile già entro il termine ultimo del 6 luglio; su tale base, infatti, il Consiglio Federale FIGC ha poi potuto accogliere il ricorso dell’Ascoli accordando la necessaria licenza nazionale per l’iscrizione al campionato di serie B. Priva di pregio è, invece, l'eccezione di non assoggettabilità al giudizio della Commissione Disciplinare del Sig. Collina per il fatto di non essere un tesserato; lo stesso è comunque parte integrante della Società essendo a pieno titolo inserito nel foglio censimento dell’Ascoli con rappresentanza legale. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità (esclusa solo per la ipotizzata violazione di cui al titolo I) paragrafo II) lettera C) punto 1) del citato comunicato ufficiale 117/A) dei deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione infligge le seguenti sanzioni: ▪ al Sig. Roberto Benigni e al Sig. Massimo Collina l’inibizione per mesi 14 (quattordici) ciascuno; alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e quella dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00).
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