F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26 del 03.11.2010 (127) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl), MASSIMO STRIGLIA (Presidente del Collegio sindacale della Società FC Canavese Srl) e della SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N°. 2054/94pf10-11/SP/blp del 12.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26 del 03.11.2010 (127) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl), MASSIMO STRIGLIA (Presidente del Collegio sindacale della Società FC Canavese Srl) e della SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N°. 2054/94pf10-11/SP/blp del 12.10.2010). Letti gli atti; Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 12 ottobre 2010 nei confronti del Sig. Francesco Ferraris, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della FC Canavese Srl per la violazione di cui all’art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I) paragrafo III) lettera B) punto 4 e 7) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico entro il termine del 30 giugno 2010 la fidejussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 200.000,00 e per il mancato pagamento entro il medesimo termine del 30 giugno 2010 delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, nonché della violazione prevista dall’art. 8, comma 1, CGS, per aver sottoscritto la dichiarazione datata 30 giugno 2010 e depositata presso la CO.VI.SO.C attestante circostanze e dati contabili non veridici; del Sig. Massimo Striglia, Presidente del Collegio Sindacale della FC Canavese Srl per la violazione di cui all’art. 8, comma 1, CGS per aver sottoscritto la dichiarazione datata 30 giugno 2010 e depositata presso la CO.VI.SO.C attestante circostanze e dati contabili non veridici; e nei confronti della FC Canavese Srl a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, CGS vigente per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante ed al Presidente del Collegio sindacale; Letta la memoria difensiva datata 25 ottobre 2010 depositata in giudizio nell’interesse dei soggetti deferiti. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione per mesi 10 (dieci) al Sig. Francesco Ferraris; ▪ inibizione per mesi 6 (sei) al Sig. Massimo Striglia; ▪ penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di euro 3.000,00 (Euro tremila/00) alla FC Canavese Srl. Ascoltato altresì il difensore dei soggetti deferiti il quale ha concluso, ribadendo quanto già esposto nella propria memoria difensiva, per l’irrogazione di sanzione minima al Ferraris ed alla FC Canavese e per il proscioglimento dello Striglia. Premesso che per le posizioni del Ferraris e della Canavese a titolo di responsabilità diretta v’è riconoscimento della violazione denunciata; Ritenuto invece che per lo Striglia e per la Canavese a titolo di responsabilità oggettiva non può essere accolta la richiesta di proscioglimento per le ragioni che seguono: valutato che lo Striglia, nella sua qualità di Presidente del Collegio sindacale della Società, è stato inserito nel foglio di censimento della Società stessa proprio con tale qualifica e dunque può essere legittimamente giudicato da questa Commissione; Considerato che con la sottoscrizione della dichiarazione 30 giugno 2010 lo Striglia ha ufficialmente attestato che la Società aveva disposto telematicamente tutti i versamenti delle ritenute IRPEF ed aveva effettuato tutti i versamenti Enpals relativi agli emolumenti dovuti e che la Società aveva ottenuto la rateizzazione per i mesi da ottobre 2009 a maggio 2010 e versato le rate scadenti entro il 30 aprile. Valutato che dalla documentazione in atti risulta, al contrario di quanto attestato, che il versamento delle ritenute IRPEF è avvenuto in data 5 luglio 2010 e che la menzionata rateizzazione è stata concessa in data 6 luglio 2010. Ritenuto che era proprio compito specifico del Collegio sindacale presieduto dallo Striglia di verificare la regolarità della gestione societaria e che dunque a nulla può valere la considerazione che quanto attestato dallo Striglia gli era stato comunicato dalla Società, proprio alla luce dei poteri di controllo che gli competevano. Ritenuto dunque che le violazioni ascritte ai soggetti deferiti appaiono sussistere e valutata la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura federale P.Q.M. In accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 10 (dieci) al Sig. Francesco Ferraris, Presidente del Consiglio d’Amministrazione e Legale rappresentante della FC Canavese Srl; ▪ inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Massimo Striglia, Presidente del Collegio sindacale della FC Canavese Srl. ▪ penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di euro 3.000,00 (Euro tremila/00) alla FC Canavese Srl.
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