F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26 del 03.11.2010 (136) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), e della SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO Srl – (nota N°. 2091/97pf10-11/SP/blp del 14.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26 del 03.11.2010 (136) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), e della SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO Srl - (nota N°. 2091/97pf10-11/SP/blp del 14.10.2010). Con provvedimento del 14 ottobre 2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: a) il Sig. Maurizio Zampetti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma e, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 4) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non avere provveduto, entro il termine del 30 giugno 2010, al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009; b) la Società Foligno Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante. Con memoria difensiva del 25 ottobre 2010 l’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, difensore del Sig. Maurizio Zampetti in proprio e nella qualità di Presidente e Legale rappresentante del Foligno Calcio Srl, ha dedotto la circostanza per cui il deferimento in oggetto si porrebbe “in contrasto con un principio generale dell’ordinamento quale quello del ne bis in idem”. Quanto sopra in considerazione del fatto che il deferimento che ci occupa “si fonda sullo stesso illecito contestato col deferimento N°. 532/1563 pf09/10/SP/blp del 21.07.2010” in capo ai medesimi soggetti oggi deferiti, vale a dire il Sig. Maurizio Zampetti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl e la Società stessa. Prosegue la difesa dei soggetti deferiti sostenendo che quella oggi in discussione costituirebbe in sostanza una fattispecie sulla quale la Commissione Disciplinare si sarebbe già pronunciata in quanto, sempre secondo la tesi difensiva, “con CU N°. 15/CDN, la codesta Commissione, aderendo all’istanza di patteggiamento proposta dalla società Foligno Calcio ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., ha inflitto la sanzione dell’inibizione per giorni 30 nei confronti del Sig. Zampetti Maurizio e la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) alla Società Foligno Calcio Srl.” In considerazione di quanto sopra il difensore dei deferiti ha chiesto il proscioglimento dei propri assistiti dall’addebito contestato. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) quanto al Sig. Maurizio Zampetti, inibizione per mesi 6 (sei); b) quanto alla Società Foligno Calcio Srl, penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011. Per i deferiti è presente l’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, il quale, riportandosi alle memorie depositate ne precisa alcuni punti. I motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutato quanto sostenuto nella memoria difensiva fatta pervenire dall’Avv. Malagnini nell’interesse del Sig. Maurizio Zampetti, nella sua qualità, e della Società Foligno Calcio Srl, la Commissione rileva come il deferimento in oggetto sia fondato e pertanto vada accolto. Quanto contestato dalla Procura federale ai soggetti oggi deferiti è difatti ampiamente suffragato dalla documentazione versata in atti. Come comunicato dalla Co.Vi.So.C. con nota del 3 agosto 2010, la Società Foligno Calcio Srl non ha osservato quanto previsto dal titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 4) del CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, previgente gli adempimenti che ciascuna Società avrebbe dovuto svolgere per poter partecipare al campionato di competenza per la stagione 2010/2011. La norma in questione stabilisce espressamente che le Società devono entro il termine del 30 giugno 2010 osservare diversi adempimenti tra i quali è espressamente previsto quello di provvedere al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009. L’inosservanza del suddetto termine, sempre secondo quanto stabilito espressamente dal predetto CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010/2011. Alla luce di quanto sopra esposto la tesi sostenuta dalla difesa dei soggetti deferiti non può essere in alcun modo condivisa. Difatti con il citato deferimento N°. 532/1563pf09-10/SP/blp del 21.07.2010 (per effetto del quale il CU N°. 15/CDN, in accoglimento dell’istanza di patteggiamento proposta dalla società Foligno Calcio Srl, ha conseguentemente applicato sanzioni alla medesima Società ed al Sig. Maurizio Zampetti) veniva contestata agli stessi soggetti oggi deferiti la violazione di norma diversa rispetto a quella oggi invocata, vale a dire quella di cui all’art. 85, lettera B), paragrafo V delle N.O.I.F., per non avere la Società Foligno Calcio Srl documentato entro il termine del 30 aprile 2010 il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009. La violazione allora contestata si riferiva quindi sostanzialmente ad una norma relativa ai controlli sulla gestione economica e finanziaria delle Società calcistiche. Diversa è la fattispecie oggi in discussione. Nel deferimento odierno, difatti, è stata contestata la violazione del precetto di cui al titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 4) del CU 117/A del 25 maggio 2010; per mezzo del Comunicato Ufficiale in questione, come dedotto in precedenza, erano stati elencati tutta una serie di adempimenti che ciascuna Società doveva osservare entro il 30 giugno 2010 per poter acquisire il diritto a partecipare al campionato di competenza per la stagione 2010 / 2011. Pertanto il richiamo al principio del ne bis in idem, come in precedenza esposto, non può trovare accoglimento. D’altra parte, traslata ove possibile la presente fattispecie nel campo penalistico, nella questione che ci occupa è come se ci trovassimo al cospetto di un reato complesso, vale a dire di un reato composto da due o più figure autonome; qualora un soggetto sia stato perseguito per uno solo dei reati autonomi, è inequivocabilmente perseguibile anche per gli altri. In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti assunti dagli Organi di giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: ▪ al Sig. Maurizio Zampetti, nella qualità di Presidente del C.d.A. e di Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl, la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei); ▪ alla Società Foligno Calcio Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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