F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27 del 04.11.2010 (76) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. AMEDEO PIGNOTTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Grottammare Calcio 1899 Srl) avverso delibera CDT presso CR Marche – CU N°. 19/CDT del 2.9.2010 ▪ (nota Deferimento N°.11.1565/955pf09-10/pp del 30.4.2010). (75) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÁ SSD GROTTAMMARE CALCIO 1899 Srl avverso delibera CDT presso CR Marche – CU N°. 19/CDT del 2.9.2010 ▪ (nota Deferimento N°.11.1565/955pf09-10/pp del 30.4.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27 del 04.11.2010 (76) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. AMEDEO PIGNOTTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Grottammare Calcio 1899 Srl) avverso delibera CDT presso CR Marche - CU N°. 19/CDT del 2.9.2010 ▪ (nota Deferimento N°.11.1565/955pf09-10/pp del 30.4.2010). (75) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÁ SSD GROTTAMMARE CALCIO 1899 Srl avverso delibera CDT presso CR Marche - CU N°. 19/CDT del 2.9.2010 ▪ (nota Deferimento N°.11.1565/955pf09-10/pp del 30.4.2010). La S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l. e Pignotti Amedeo, già Presidente della S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l., propongono distinti reclami avverso la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche di cui al C.U. N°. 19 del 2 settembre 2010, con cui, a seguito di deferimento del Presidente Federale, è stata applicata al Pignotti la sanzione dell’inibizione per giorni trenta, ed alla S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l. la sanzione dell’ammenda di € 600,00. In particolare il Pignotti, all’epoca Presidente della S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l., è stato ritenuto responsabile della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 43, commi 1 e 3 N.O.I.F. per avere, in spregio ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, nel corso della stagione sportiva 2008/2009, consentito l’utilizzo del calciatore Langella Paolo senza avere preventivamente curato l’acquisizione di valida certificazione medica attestante l’idoneità dello stesso alla pratica sportiva; la S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l. è stata ritenuta responsabile a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte al proprio Presidente. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Nazionale procede alla riunione dei due reclami connessi oggettivamente. Il reclamo del Pignotti è inammissibile in quanto il provvedimento sanzionatorio adottato nei suoi confronti è inoppugnabile in base al disposto dell’art. 45 comma 3 del C.G.S. inerente la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Secondo il dettato di tale norma, fra i provvedimenti disciplinari non impugnabili in alcuna sede, sono indicate fra l’altro, le inibizioni per dirigenti fino a un mese. Nella fattispecie in esame il reclamante è stato colpito dalla sanzione dell’inibizione per 30 giorni, rientrante, quindi, nel limite dell’inoppugnabilità. Pertanto, egli non poteva proporre gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale. La S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l., con il proprio reclamo, lamenta la nullità del procedimento di primo grado e della conseguente decisione, per violazione dell’art. 30 n. 8 in relazione all’art. 38 del C.G.S., in quanto la seduta del 30 agosto 2008 avanti alla Commissione Disciplinare Territoriale non poteva essere tenuta per omessa notificazione al calciatore Langella Paolo dell’atto di contestazione degli addebiti. Con secondo motivo la Società reclamante ribadisce la propria buona fede deducendo di essere stata tratta in inganno dal calciatore che, prima del proprio tesseramento per la stagione sportiva 2008/2009 aveva assicurato la Società di essere in possesso della certificazione attestante l’idoneità fisica per essersi regolarmente sottoposto a visita medica. Osserva La Commissione Disciplinare che il reclamo è infondato e va conseguentemente rigettato. Quanto al primo motivo va considerato che l’omessa notificazione al calciatore dell’atto di contestazione degli addebiti non inficia in alcun modo la regolarità del procedimento in relazione alle altre parti in quanto non sussiste alcun litisconsorzio necessario fra calciatore e Società, per cui legittimamente l’irregolarità procedurale è stata risolta con lo stralcio della posizione del calciatore giudicato con separato procedimento. Né l’eventuale inopportunità di tale provvedimento è censurabile in questa sede sotto il profilo dell’illegittimità. D’altro canto le altre parti, fra cui l’attuale Società ricorrente, non hanno interesse a far valere l’inosservanza di norme procedurali poste a garanzia della difesa e del contraddittorio di altri soggetti portatori di distinti e diversi interessi. Anche il secondo motivo è infondato in quanto, come già esattamente affermato dalla Commissione Disciplinare Territoriale con il provvedimento impugnato, la Società, a norma dell’art. 43 comma 5 delle NOIF, aveva l’obbligo di accertarsi delle condizioni sanitarie del calciatore prima di impiegarlo, per cui le mere affermazioni del calciatore non possono esonerare in alcun modo la Società, che evidentemente a proprio rischio, ha omesso l’acquisizione di valida certificazione medica, fidandosi di affermazioni risultate false. La misura della sanzione appare congrua rispetto alla rilevanza della violazione regolarmente contestata ed è comunque conforme a quelle adottate dagli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dichiara inammissibile il reclamo proposto da Pignotti Amedeo; Rigetta il reclamo proposto dalla S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l.; Dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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