F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28 del 11.11.2010 (116) – APPELLO DELLA SOCIETA’ UC SINALUNGHESE ASD AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DELLA INTERDIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. TIZIANO PASQUI (allenatore) E DELLA PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI IN CORSO ED AMMENDA € 1.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 21 del 16.9.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28 del 11.11.2010 (116) – APPELLO DELLA SOCIETA’ UC SINALUNGHESE ASD AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DELLA INTERDIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. TIZIANO PASQUI (allenatore) E DELLA PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI IN CORSO ED AMMENDA € 1.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 21 del 16.9.2010). Con ricorso del 27.9.2010, il Sig. Pasqui e l’UC Sinalunghese ASD hanno impugnato la decisione pubblicata sul CU n. 21 del 16.9.2010 con la quale la CDT presso il CR Toscana ha interdetto il primo per anni tre ed ha inflitto alla Società la penalizzazione di punti 5 da scontarsi nel Campionato Allievi Regionali in corso oltre l’ammenda di € 1.000,00. La vicenda trae origine dal deferimento con il quale la Procura Federale ha imputato al Sig. Pasqui la violazione degli artt. 7, co. 1, ed 1, co. 1 e 5, CGS nonché la UC Sinalunghese ASD per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione dell’art. 4, co. 2, ed ai sensi dell’art. 7, co. 2, CGS, per avere il primo contattato, il 3.2.2010, attraverso il network sociale facebook, i calciatori Graziani, Cortonesi e Landi, tesserati per la Polisportiva Banca Monteriggioni, che la Sinalunghese avrebbe affrontato il successivo 7.2.2010, proponendo agli stessi di non impegnarsi in modo da consentire a quest’ultima di acquisire la matematica certezza di vincere il campionato di categoria. Il Pasqui avrebbe offerto come controprestazione la vittoria in un eventuale torneo post campionato. A sostegno dell’impugnazione, i reclamanti sostengono che il deferimento non risulterebbe provato da alcunché in ragione della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla Procura Federale dai calciatori, all’epoca minorenni, in assenza dei legali rappresentanti e, in subordine, che la comunicazione intercorsa tra il Pasqui ed i tre calciatori avrebbe avuto natura scherzosa, tenuto conto che il contatto sarebbe stato del tutto occasionale e casuale. I reclamanti, pertanto, chiedono, previa dichiarazione di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, la rinnovazione dell’istruttoria anche ai fini della prova circa la carente verbalizzazione di parti essenziali delle informazioni rese dai calciatori, che avrebbero dimostrato la inidoneità della comunicazione del Pasqui ad integrare l’illecito contestato. All’udienza dell’11.11.2010, i deferiti hanno insistito per l’accoglimento dell’appello mentre la Procura Federale per il rigetto dello stesso con integrale conferma della decisione impugnata. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. La CDT ha correttamente ritenuto responsabile il Pasqui delle violazioni allo stesso ascritte, non ritenendosi fondate le censure sollevate, anche in ordine alle modalità di assunzione delle prove orali in fase di indagine, né rilevanti le richieste istruttorie formulate. Questa Commissione, nel rilevare che l’occasionalità o la casualità di un contatto non impedisce né esclude la possibilità di commettere un illecito, ritiene perfettamente ammissibili ed utilizzabili le dichiarazioni rese dai calciatori, ancorché assistiti dal genitore di uno dei tre, non ritenendo verosimile che lo stesso si sia arrogato il diritto di assistere i minori in assenza di una delega, anche solo verbale, dei genitori. Parimenti, non vengono ritenute attendibili le dichiarazioni allegate al reclamo sia perché non è sostenibile che i genitori dei ragazzi ignorassero che gli stessi fossero stati convocati dalla Procura Federale, tenuto conto della corrispondenza ufficiale intercorsa, sia perché è indicativo dell’esistenza di una delega l’assenza di qualsiasi reazione nei confronti dell’unico genitore presente. Si ritengono pertanto strumentali le dichiarazioni rilasciate, quand’anche alle stesse si volesse attribuire valore pari ad una reazione, essendo peraltro intervenute a distanza di mesi e solo in occasione della proposizione dell’impugnazione. Ritenute utilizzabili dette dichiarazioni, è bene rilevare che non risulta in alcuna maniera sostenibile la natura scherzosa della conversazione telematica, in quanto le richieste di minor impegno effettuate dal Pasqui e gli argomenti utilizzati al fine di rafforzare il contenuto della proposta illecita integrano le violazioni allo stesso ascritte, tanto più che, anche dalla prospettazione del reclamante, non risulta una frequentazione assidua tra le parti ma esclusivamente il contatto oggetto dell’illecito. Tra l’altro, è bene evidenziare che la differenza sostanziale di contenuto tra la comunicazione che il Pasqui riferisce di aver effettuato e quella che i calciatori asseriscono di aver ricevuto – e sul punto il Landi ha reso una dichiarazione molto precisa, riportata letteralmente e virgolettata – fa risultare del tutto irrilevante la rinnovazione istruttoria richiesta dai reclamanti, che non contestano la falsità di quanto dichiarato dai calciatori ma richiedono, esclusivamente, che gli stessi riferiscano la omessa verbalizzazione di quanto riferito circa la natura giocosa delle comunicazioni. Peraltro, la prova che la comunicazione non fosse tale è data dal fatto che i calciatori, che evidentemente non l’hanno percepita in tale maniera, hanno deciso di denunciare immediatamente il fatto al proprio Presidente ed è singolare, se vere le deduzioni difensive del Pasqui, che anche in quell’occasione gli stessi non abbiano riferito che la dichiarazione fosse ioci causa. Infine è bene rilevare che lo stesso contenuto della comunicazione, soprattutto per come riferita dal Landi al quale veniva chiesto di farsene portavoce, tradisce intenti ben diversi da quelli prospettati dal deferito, superando ogni questione circa il tono scherzoso della stessa. Si osserva, altresì, che lo stesso contatto intervenuto con i calciatori, ciascuno dei quali opponeva un netto rifiuto, costituisce la prova dell’illecito, tenuto conto che la proposta, per come formulata, era idonea a raggiungere lo scopo che il Pasqui si era prefissato, anche in ragione della conoscenza dei giovani da parte del deferito che li aveva allenati negli anni precedenti. È anche per tali motivi che l’addebito non può derubricarsi nella più generale violazione dell’art. 1, co. 1, CGS e che le sanzioni devono essere ritenute più che congrue, anche per la posizione dallo stesso rivestita e per la minore età dei destinatari della proposta, maggiormente esposti a pressioni ed a situazioni di pericolo specifico. Parimenti responsabile deve essere ritenuta la UC Sinalunghese ASD sia perché l’autore dell’illecito è un proprio tesserato che riveste una posizione di rilevo nei quadri tecnici della Società sia perché l’azione dallo stesso posta in essere avrebbe avvantaggiato la stessa. P.Q.M. Rigetta l’appello e dispone l’addebito della tassa non versata.
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