F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28 del 11.11.2010 (149) – APPELLO DEL SIG. GABRIELE SPAGNOLI (allenatore della Soc. Pol. Passoscuro) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 43 del 14.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28 del 11.11.2010 (149) – APPELLO DEL SIG. GABRIELE SPAGNOLI (allenatore della Soc. Pol. Passoscuro) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 43 del 14.10.2010). Con atto del 7 settembre 2010, il Vice Procuratore Federale deferiva innanzi alla CDT presso il Comitato Regionale Lazio, il sig. Gabriele Spagnoli quale tecnico tesserato per la Polisportiva Passoscuro, e la stessa Polisportiva Passoscuro; per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 3 commi 1 del CGS, perché nell’intervallo della gara Real Boccea-Passoscuro si recava nello spogliatoio dell’arbitro qualificandosi come commissario della LND, esibendo una tessera federale con indicazione “COMMISSARIO”, per chiedere al direttore di gara delucidazioni circa il rigore assegnato alla squadra avversaria; la Polisportiva Passoscuro per rispondere dell’operato del proprio tesserato a titolo ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS. La Commissione Disciplinare Territoriale Lazio, con il comunicato n° 43 del 14 ottobre 2010, affermava la responsabilità delle parti deferite, ed infliggeva al sig. Gabriele Spagnoli la squalifica per tre mesi, e l’ammenda di € 300,00 (trecento) alla Polisportiva Passoscuro. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il sig. Gabriele Spagnoli. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della procura federale, il quale ha chiesto il rigetto dell’impugnazione e la conferma della decisione assunta in primo grado. Nessuno è comparso per la parte appellante, che nei motivi di appello ha concluso in via principale per il proscioglimento ed in via subordinata per la sanzione minima edittale prevista. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte al soggetto deferito risultino ampiamente provate per tabulas, di talchè nemmeno le deduzioni difensive interposte dal sig. Spagnoli, anche se apprezzabili sotto l’aspetto umano, possono trovare il totale accoglimento in questa sede. Al riguardo dunque, anche questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di poter aderire all’orientamento della decisione intrapreso in primo grado dalla Commissione Disciplinare territoriale Lazio, che qui deve intendersi integralmente trascritta e riportata. Tuttavia alla luce dei fatti commessi e contestati, appare equo rivisitare la squalifica inflitta e ridimensionarla come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in parziale riforma dell’impugnata delibera riduce la sanzione a mesi 1 (uno) di squalifica. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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