F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28 del 11.11.2010 (138) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO BARELLA (all’epoca dei fatti Presidente della Società Albignasego Calcio Srl, ora San Paolo Padova Srl) E DELLA SOCIETA’ ALBIGNASEGO CALCIO Srl ora SAN PAOLO PADOVA Srl (nota n. 1986/1707pf09-10/SP/AM/ma dell’8.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28 del 11.11.2010 (138) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO BARELLA (all’epoca dei fatti Presidente della Società Albignasego Calcio Srl, ora San Paolo Padova Srl) E DELLA SOCIETA’ ALBIGNASEGO CALCIO Srl ora SAN PAOLO PADOVA Srl (nota n. 1986/1707pf09-10/SP/AM/ma dell’8.10.2010). La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione comunicata alle parti il 23 marzo 2010, accoglieva il ricorso del calciatore Cristian Bari e, per l’effetto, condannava la Società Albignasego Calcio Srl. (ora denominata San Paolo Padova srl), partecipante al campionato nazionale Serie D, a corrispondere al ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di € 2.212,00. La Commissione, nel contempo, faceva obbligo alla Società Albignasego di comunicare al Comitato di competenza entro trenta giorni dalla data di cui sopra i termini dell’avvenuto pagamento e di inviare nello stesso termine copia della liberatoria del calciatore datata e firmata in una al documento di identità. Risultava che la Società Albignasego, nonostante il sollecito del Comitato Interregionale trasmesso a mezzo fax del 28 aprile 2010, non aveva eseguito l’obbligazione di pagamento, sicchè la Procura Federale, con atto datato 8 ottobre 2010, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Antonio Barella, all’epoca dei fatti presidente della Società e la Società Albignasego Calcio Srl, ora San Paolo Padova srl, per violazione quanto al primo dell’art. 1 comma 1 CGS in riferimento all’art. 94 ter comma 11 NOIF, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS quanto alla seconda. All’udienza odierna la Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 8 commi 9 e 10 CGS. Nessuno è comparso per i deferiti, i quali hanno fatto pervenire a questa Commissione a mezzo fax del 10.11.2010 una dichiarazione a firma del calciatore Cristian Bari di non aver più nulla a pretendere, stante il pagamento da parte della Società dell’importo liquidato dalla CAE. Tale dichiarazione, peraltro priva di autenticazione della firma e di data certa, è stata trasmessa tardivamente perché oltre il termine di cui all’art. 30 comma 8 CGS e non può, pertanto, essere acquisita agli atti. Il deferimento è fondato e dev’essere accolto. e violazioni ascritte ai deferiti risultano documentalmente provate, sicchè possono essere applicate le sanzioni richieste dall’organo requirenti, che sono conformi alla norma invocata. P.Q.M. Visti l’art. 8 commi 9 e 10 CGS, infligge al sig. Antonio Barella, nella qualità sopra evidenziata, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società San Paolo Padova Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011.
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