F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29 del 15.11.2010 (140) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FAUSTO FERRARI (Calciatore attualmente tesserato per la Società AC Lumezzane Spa), GIORGIO CAVAGNA E LUCA NEMBER (Dirigenti della Società AC Lumezzane Spa) e la SOCIETÀ AC LUMEZZANE Spa – (nota N°. 2186/288pf10-11/AM/AA/ac del 15.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29 del 15.11.2010 (140) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FAUSTO FERRARI (Calciatore attualmente tesserato per la Società AC Lumezzane Spa), GIORGIO CAVAGNA E LUCA NEMBER (Dirigenti della Società AC Lumezzane Spa) e la SOCIETÀ AC LUMEZZANE Spa - (nota N°. 2186/288pf10-11/AM/AA/ac del 15.10.2010). La Procura federale, con atto del 15 ottobre 2010, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale: Il Sig. Ferrari Fausto, calciatore della AC Lumezzane Spa; Il Sig. Cavagna Giorgio, dirigente della AC Lumezzane Spa; Il Sig. Nember Luca, dirigente della AC Lumezzane Spa; la Società AC Lumezzane Spa; per rispondere, il primo, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato nella corrente stagione sportiva a 2 gare valide per il Campionato di Lega Pro-Prima Divisione Girone “A” malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo del Comitato Interregionale della L.N.D., così come succintamente descritto nella parte motiva; il secondo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta della gara Lumezzane-Pavia del 22.10.2010, valida per il Campionato di Lega Pro-Prima Divisione Girone “A”, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati, fra i quali il calciatore Ferrari Fausto, partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado quest’ultimo non avesse titolo, come succintamente descritto nella parte motiva; il terzo, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta della gara Salernitana - Lumezzane del 29.08.2010, valida per il Campionato di Lega Pro-Prima Divisione Girone “A”, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati, fra i quali il calciatore Ferrari Fausto, partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado quest’ultimo non avesse titolo; la Società AC Lumezzane Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, nella violazione ascritta a propri tesserati. Il procedimento trae origine dall’esposto-denuncia indirizzato il 9 settembre 2010 dalla Salernitana Calcio 1919 Spa alla Procura federale, con il quale segnalava la partecipazione alla gara del 22 agosto, Lumezzane - Pavia (prima gara di campionato) e a quella del 29 agosto 2010, Salernitana - Lumezzane, del calciatore Ferrari Fausto del Lumezzane, nonostante costui risultasse inserito nell’elenco, diramato dal Comitato Interregionale, di coloro che dovevano scontare sanzioni di squalifica nella corrente stagione sportiva. Nel corso dell’istruttoria, poi, si è accertato: a) che il prefato calciatore ha partecipato anche alla successiva gara del 5 settembre 2010 Lumezzane - Alessandra e che, per effetto del reclamo proposto nei termini da quest’ultima Società, con decisione pubblicata sul CU N°. 23/Div del 14.09.2010 il Giudice Sportivo della Lega Pro ha inflitto alla Società Lumezzane la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) che gli elenchi dei calciatori partecipanti alle gare di cui è cenno furono sottoscritte, ai sensi dell’art. 61 delle N.O.I.F, dai Signori Giorgio Cavagna e Luca Nember, quali dirigenti accompagnatori. Con memoria difensiva del 5 novembre 2010, redatta nell’interesse di tutti i soggetti deferiti, sul rilievo che il calciatore Ferrari era stato destinatario del provvedimento disciplinare della squalifica per una gara effettiva quando era “dilettante”, si sostiene che il cambio di status in “professionista” esenterebbe il tesserato dall’obbligo di scontare la squalifica residua in virtù della disposizione dell’art. 22, comma 6, del CGS, per cui – così si argomenta - l’obbligo di scontare la squalifica nella nuova categoria di appartenenza vigerebbe solo nel caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica. I deferiti hanno chiesto di essere ascoltati e, sulla scorta dei motivi innanzi riportati, hanno concluso invocando il loro proscioglimento e, in subordine, limitare la sanzione al minimo edittale. Alla riunione odierna sono presenti per la Procura federale l’Avv. Di Leginio, il quale ha chiesto l’affermazione di responsabilità e di conseguenza l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ anni 2 (due) di squalifica per il calciatore Fausto Ferrari; ▪ anni 2 (due) di inibizione, ciascuno, per i Sig.ri Luca Nember e Giorgio Cavagna; ▪ punti 2 (due) di penalizzazione oltre all’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00), per la Società AC Lumezzane Spa. E’ presente anche il patrono dei deferiti, Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, il quale si riporta alla memoria difensiva agli atti e ripropone le conclusioni di cui sopra. La Commissione Disciplinare Nazionale richiama il principio di diritto sancito dall’art. 22, commi 3 e 6, CGS, secondo il quale le sanzioni comminate ai calciatori devono essere scontate nella loro interezza nella stagione sportiva in cui sono state irrogate o in quella successiva, ragion per cui non ha pregio la tesi secondo cui nel cambio di categoria da dilettante a professionista, come nel caso che occupa, il principio di cui è cenno non troverebbe applicazione, essendo il cambio di categoria limitato al Settore per l’attività giovanile e scolastica. In tale ultimo caso, va precisato, la squalifica deve comunque essere scontata, ai sensi dell’art. 22, comma 6, “…per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra….della nuova categoria di appartenenza…”). Il CGS, pertanto, non prevede alcuna ipotesi in cui la squalifica residuata dalla precedente stagione sportiva non debba essere scontata. Rilevato che la qualificazione dei fatti, come formulata, risulta corretta, P.Q.M. dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte in rubrica e, per l’effetto, commina: al Signor Ferrari Fausto, la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate in gare ufficiali, da scontarsi nella corrente stagione sportiva; ai Signori Cavagna Giorgio e Nember Luca la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due); alla Società AC Lumezzane Spa, la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione, dascontarsi nella corrente stagione sportiva, e quella dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).
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