F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29 del 15.11.2010 (144) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE CHILELLI, ALESSANDRO CHILELLI (calciatori tesserati per la Società ASD L’Acquedotto Calcio a 5) E DELLA SOCIETÀ ASD L’ACQUEDOTTO CALCIO A 5 ▪ (nota N°. 2260/1433pf09-10/SP/AM/Segr. del 18.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29 del 15.11.2010 (144) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE CHILELLI, ALESSANDRO CHILELLI (calciatori tesserati per la Società ASD L’Acquedotto Calcio a 5) E DELLA SOCIETÀ ASD L’ACQUEDOTTO CALCIO A 5 ▪ (nota N°. 2260/1433pf09-10/SP/AM/Segr. del 18.10.2010). Con provvedimento del 18 ottobre 2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: ● il Sig. Chilelli Daniele, calciatore della ASD L’Acquedotto, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’infrazione indicata all’art. 19, comma IV, lettera a) del C.G.F., per avere offeso con insulti di vario tipo l’arbitro della gara L’Acquedotto – Salaria Sport Village del 7.04.2010 valevole per i play off del Campionato Nazionale “Under 21” di calcio a cinque, assumendo, nei suoi confronti, un tono minaccioso; ● il Sig. Chilelli Alessandro, calciatore dell’ASD L’Acquedotto per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1, comma 1, CGS, con riferimento alle dichiarazioni mendaci rilasciate in data 18.05.2010; ● la Società ASD L’Acquedotto per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in relazione a quanto contestato ai suoi tesserati. I deferiti facevano pervenire memorie difensive nei termini prescritti dal CGS. All’inizio della riunione odierna, i Signori Daniele Chilelli, Alessandro Chilelli e la Società ASD L’Acquedotto Calcio a 5, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Daniele Chilelli, Alessandro Chilelli e la Società ASD L’Acquedotto Calcio a 5 hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, CGS [“pena base per il Sig. Daniele Chilelli, sanzione della squalifica per mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per il Sig. Alessandro Chilelli, sanzione della squalifica per 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a 1 (una) giornata; pena base per la Società ASD L’Acquedotto Calcio a 5, sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS ad € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ squalifica per giorni 40 (quaranta) per il Sig. Daniele Chilelli, da scontarsi in gare ufficiali; ▪ squalifica di 1 (una) giornata per il Sig. Alessandro Chilelli, da scontarsi in gare ufficiali; ▪ ammenda di € 1.400,00 (Euro millequattrrocento/00) alla Società ASD L’Acquedotto Calcio a 5. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”
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