F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30 del 15.11.2010 (114) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DI STANISLAO E PATRIZIA BERNARDI PATRIZI (Fallimento Società SS Lanciano Srl) ▪ (N°. 1673/126pf09-10/AM/ma del 27.9.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30 del 15.11.2010 (114) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DI STANISLAO E PATRIZIA BERNARDI PATRIZI (Fallimento Società SS Lanciano Srl) ▪ (N°. 1673/126pf09-10/AM/ma del 27.9.2010). Con provvedimento del 27.9.2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: il Sig. Paolo Di Stanislao, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto la carica di Vice Presidente, con poteri di rappresentanza, dal 28 agosto 2006 al 10 novembre 2006, e successivamente di procuratore speciale dal 23 novembre 2006 al 3 gennaio 2008 e di Presidente della Società SS Lanciano Srl, dal 27 giugno 2007 al 3 gennaio 2008 (sino alla nomina del custode giudiziario delle azioni di proprietà della Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi ed alla revoca della procura speciale). la Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto la carica di procuratore speciale della Società SS Lanciano Srl dal 23 novembre 2006 al 3 gennaio 2008 (sino alla nomina del custode giudiziario delle azioni di sua proprietà ed alla revoca della procura speciale), nonché azionista di maggioranza della Società SS Lanciano Srl dal 10 novembre 2006 alla Sentenza dichiarativa di fallimento. All’inizio della riunione odierna, i Signori Paolo Di Stanislao e Patrizia Bernardi Patrizi, a mezzo del loro difensore hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Paolo Di Stanislao e Patrizia Bernardi Patrizi hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (pena base per il Sig. Paolo Di Stanislao, sanzione dell’inibizione di mesi 24 (ventiquattro), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a 18 (diciotto); pena base per la Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi, sanzione dell’inibizione di mesi 18 (diciotto), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 12 (dodici); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione per mesi 18 (diciotto) al Sig. Paolo Di Stanislao; ▪ inibizione per giorni 12 (dodici) alla Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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