F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31 del 18.11.2010 (125) – APPELLO DELLA SOCIETA’ POMEZIA Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. GIUSEPPE BELFIORE (dirigente), DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 AL SIG. ALESSANDRO MARTINELLI (calciatore) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA NEL CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI 2010/2011 E AMMENDA DI € 800,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 41 del 7.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31 del 18.11.2010 (125) – APPELLO DELLA SOCIETA’ POMEZIA Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. GIUSEPPE BELFIORE (dirigente), DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 AL SIG. ALESSANDRO MARTINELLI (calciatore) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA NEL CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI 2010/2011 E AMMENDA DI € 800,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 41 del 7.10.2010). la Commissione Disciplinare; letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti presenti, con i reclamanti che hanno chiesto l’integrale accoglimento del gravame, mentre il rappresentante della Procura Federale ne ha chiesto il rigetto, osserva quanto segue. L’impugnazione non porta alcun nuovo elemento che possa far ritenere errata la decisione della Commissione Territoriale. Infatti i ricorrenti si limitano ad invocare una presunta leggerezza nel comportamento del dirigente accompagnatore della squadra, che avrebbe fatto confusione tra due calciatori quasi omonimi, adducendo inoltre che era impossibile esibire all’arbitro il cartellino del giocatore Martinelli Alessandro giacchè tale documento sarebbe stato in precedenza riconsegnato al Comitato Regionale per attuare lo svincolo. Ma di ciò non vi è prova in atti, non potendosi ritenere tale la fotocopia della richiesta di svincolo inviata dalla Società al Comitato, giacchè in essa non si fa alcun riferimento alla restituzione del cartellino, che potrebbe essere stato fotoriprodotto sulla missiva in un secondo momento. Inoltre va rilevato che l’arbitro al momento del c. d. riconoscimento effettuato prima della gara ha controllato la lista della squadra e i documenti di identificazione prodotti dal dirigente accompagnatore, e quindi si sarebbe immediatamente accorto se non gli fosse stato esibito il cartellino indicato nella distinta. L’accertamento compiuto dall’arbitro in ordine all’identità dei calciatori che hanno preso parte alla gara non può essere inficiato dalle dichiarazioni di Martinelli Alessandro e Martinelli Cristian, prodotte soltanto in sede di appello dalla Società Pomezia, che appaiono strumentali alla tesi difensiva dell’appellante ed in ogni caso contrastanti con le risultanze degli atti ufficiali. La decisione del primo giudice è pertanto meritevole di totale conferma. P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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