F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30 del 15.11.2010 (147) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERANDREA SEMERARO (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società US Lecce Spa) E DELLA SOCIETÀ US LECCE Spa ▪ (nota N°. 2325/323pf10-11/SP/blp del 20.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30 del 15.11.2010 (147) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERANDREA SEMERARO (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società US Lecce Spa) E DELLA SOCIETÀ US LECCE Spa ▪ (nota N°. 2325/323pf10-11/SP/blp del 20.10.2010). Il deferimento Con provvedimento del 20.10.2010, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Pierandrea Semeraro, Presidente del Consiglio di amministrazione e Legale rappresentante della Società Lecce, e la Società Lecce per rispondere: - la prima, della violazione dell’art. 5, comma 1 e 5, CGS per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione e della credibilità della classe arbitrale, adombrando dubbi sull’imparzialità del direttore di gara; - la seconda, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, CGS a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una articolata memoria difensiva, nella quale si rileva, in generale, che le dichiarazioni del Semeraro, ancorché espresse con “qualche eccesso dialettico”, sarebbero state espressione del diritto di critica, senza alcun intento offensivo, e, in particolare, che alcune frasi non sarebbero state neppure pronunciate, tanto è vero che nessun altro giornalista presente alla conferenza stampa le ha riportate. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Il dibattimento Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della esponsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 sia per il Semeraro, sia per la Società Lecce. È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver letto una dichiarazione del Semeraro, dove si affermava che non vi era stata alcuna intenzione di offendere il direttore di gara e, comunque, si dichiarava il pieno rammarico per l’accaduto, illustrava ulteriormente i motivi già esposti in memoria, insistendo nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, osserva che le dichiarazioni della Semeraro, rilasciate al termine della gara Juventus - Lecce del 17.10.2010 e riportate nell’articolo di stampa, pubblicato il giorno 18.10.2010, dal quotidiano “Corriere dello Sport - Stadio”, sono censurabili. Affermare che il direttore di gara “ha usato due pesi e due misure per tutto l’andamento della gara” e definire “folle” una serie di sue decisioni travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione nei confronti della classe arbitrale. Risulta ininfluente la circostanza che alcune delle frasi attribuite al Semeraro non sarebbero state effettivamente pronunciate, poiché non è stata rispettata la speciale procedura prevista dalla legge sulla stampa a fronte della omessa pubblicazione della smentita stessa da parte del quotidiano. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Semeraro, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. La determinazione delle sanzioni Sanzioni eque, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5, comma 6, CGS, degli orientamenti della Corte di giustizia in casi analoghi e del comportamento processuale del Semeraro, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00) sia a Pierandrea Semeraro, sia alla Società Lecce.
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