F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31 del 18.11.2010 (153) – APPELLO DEL SIG. ALESSIO ERCOLANI (A.E. della Sezione AIA di Grosseto) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 E LA PRECLUSIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA FIGC, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 27 del 14.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31 del 18.11.2010 (153) – APPELLO DEL SIG. ALESSIO ERCOLANI (A.E. della Sezione AIA di Grosseto) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 E LA PRECLUSIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA FIGC, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 27 del 14.10.2010). La C.D.N., visto l’atto di appello presentato dal Sig. Alessio Ercolani, arbitro della sezione AIA di Grosseto, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo la conferma della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale della Toscana in data 8 ottobre 2010, e l’appellante, che ha concluso per l’accoglimento delle conclusioni spiegate nel proprio ricorso, OSSERVA 1. La decisione impugnata La Commissione Disciplinare Territoriale della Toscana ha irrogato al Sig. Ercolani la sanzione della squalifica per cinque anni e la preclusione a svolgere ogni attività in senso alla FIGC. L’addebito, risultato provato, che ha portato il giudice di primo grado ad infliggere una sanzione di tale gravità, è consistito nell’avere il Sig. Ercolani - al termine della gara Argentario – Albinia, valida per il campionato Juniores Provinciale di Grosseto, disputata in data 21 ottobre 2009 - volontariamente dichiarato, nel referto, di aver espulso un calciatore, Simone Schiano, al posto di un altro, Francesco Biribicchi, per recargli vantaggio, consentendogli così di non essere squalificato per il successivo incontro. Il motivo che aveva indotto l’odierno appellante a compiere un tale illecito era dallo stesso indicato nell’essere il Biribicchi suo compagno di scuola. 2. Il ricorso in appello Il Sig. Ercolani ha proposto appello avverso la suddetta decisione, non contestando gli addebiti, ma chiedendo di considerare esclusivamente la possibilità di una riduzione della sanzione perché particolarmente afflittiva. 3. Motivazione L’appello è fondato e deve essere accolto. Preliminarmente, va evidenziato che la motivazione posta a sostegno della decisione adottata dalla giudice di primo grado è logica, completa e conseguente. Ne deriva che la valutazione che residua, operata in difformità da questa Commissione, attiene esclusivamente alla misura della sanzione inflitta. In merito a questo aspetto, questo giudice d’appello ritiene che deve tenersi conto di un elemento non secondario nella complessiva valutazione della vicenda, rappresentato dalla giovane età del Sig. Ercolani. Questo elemento è determinante per comprendere come il comportamento dallo stesso posto in essere – l’aver espulso durante la gara un proprio compagno di scuola, e l’avere, successivamente, cambiato il nome del giocatore espulso nel referto per consentirgli di non essere squalificato in vista dell’incontro successivo – sia frutto più di un’inesperienza a gestire i vari piani della vita sociale di un ragazzo (l’attività arbitrale, da un lato, e la vita scolastica, dall’altro) piuttosto che dalla volontà di sottrarsi dolosamente ai propri obblighi federali. Prova ne è data dalla circostanza, anche questa non secondaria, che il Sig. Ercolani, a distanza di circa tre mesi dall’accaduto, ha sentito la necessità, per un peso di coscienza, di andare, egli stesso, a denunciare ai propri organi superiori quanto commesso. Un atto di resipiscenza, peraltro ribadito anche nell’audizione odierna, che dimostra come l’episodio sia stato determinato da una leggerezza, in ogni caso grave, più che da una volontà di violare le norme. In merito alla sanzione, questa Commissione, per le ragioni sopra indicate, ritiene di dover ridurre quella irrogata dal giudice di primo grado, assumendo congrua la squalifica per anni uno. P.Q.M. In accoglimento dell’appello proposto, ed in parziale riforma della decisione della CD Territoriale della Toscana in data 14 ottobre 2010, riduce al Sig. Alessio Ercolani, arbitro effettivo della sezione AIA di Grosseto, la squalifica ad anni 1 (uno). Si dispone la restituzione della tassa versata.
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