F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31 del 18.11.2010 (152) – APPELLO DELLA SOCIETA’ USD ALBINIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 AL SIG. FRANCESCO BIRIBICCHI (calciatore), DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. GENNARO PAGANO (dirigente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 DA SCONTARSI NELLA PRESENTE STAGIONE CON LA SQUADRA DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI E AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 27 del 14.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31 del 18.11.2010 (152) – APPELLO DELLA SOCIETA’ USD ALBINIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 AL SIG. FRANCESCO BIRIBICCHI (calciatore), DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. GENNARO PAGANO (dirigente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 DA SCONTARSI NELLA PRESENTE STAGIONE CON LA SQUADRA DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI E AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 27 del 14.10.2010). La CD Nazionale, visto l’atto di appello presentato dalla U.S.D. Albinia (di seguito, anche detta la “Società” ovvero l’”Albinia”), dal Sig. Francesco Biribicchi e dal Sig. Gennaro Pagano, il primo calciatore ed il secondo dirigente dell’Albinia, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo la conferma della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale della Toscana in data 8 ottobre 2010, ed il legale degli appellanti, che ha concluso per l’accoglimento delle conclusioni spiegate nel proprio ricorso, OSSERVA 1. La decisione impugnata La Commissione Disciplinare Territoriale della Toscana ha irrogato: al calciatore Biribicchi la squalifica per mesi diciotto, fino all’8 aprile 2012; al dirigente Pagano l’inibizione di anni tre, fino all’8 ottobre 2013; alla Società, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) la penalizzazione di tre punti da scontarsi nela presente stagione con la squadra del campionato di competenza. L’addebito, risultato provato, che ha portato il giudice di primo grado ad infliggere le suddette sanzioni, è consistito nell’avere l’arbitro dell’incontro Argentario – Albinia – valida per il campionato Juniores Provinciale di Grosseto, disputata in data 21 ottobre 2009 - volontariamente dichiarato, nel referto, di aver espulso un calciatore, Simone Schiano, al posto del Biribicchi, quest’ultimo suo compagno di scuola, per recargli vantaggio, consentendogli così di non essere squalificato per il successivo incontro. Di questo illecito, il Biribicchi, per averglielo riferito l’arbitro, ed il Pagano, erano perfettamente edotti nell’immediatezza dell’accaduto, ma hanno taciuto, consentendo, così, il compimento dell’illecito. 2. Il ricorso in appello Gli odierni appellanti hanno impugnato la suddetta decisione, non contestando gli addebiti, ma chiedendo di considerare esclusivamente la possibilità di una riduzione della sanzione perché particolarmente afflittiva. In particolare: a) il Biribicchi ha evidenziato che “nessuna pressione” avrebbe esercitato sull’arbitro affinché questi commettesse l’illecito e che, sotto altro profilo, ha ammesso immediatamente le proprie responsabilità nella fase istruttoria del procedimento disciplinare; b) il Pagano ha motivato la propria richiesta sulle eccessiva afflittività della sanzione, rrogata, in altri casi, per addebiti maggiormente gravi; c) la Società ha richiesto una riduzione della sanzione, inflitta per responsabilità ggettiva, in ragione della auspicata riduzione della sanzione inflitta ai propri Tesserati. 3. Motivazione L’appello è parzialmente fondato e deve essere, per quanto di ragione, accolto. Preliminarmente, va evidenziato che la motivazione posta a sostegno della decisione adottata dal giudice di primo grado è logica, completa e conseguente. Ne deriva che la valutazione che residua, operata in difformità da questa Commissione, attiene esclusivamente alla misura della sanzione inflitta. In merito a questo aspetto, questo giudice d’appello ritiene che deve tenersi conto di un elemento non secondario nella complessiva valutazione della vicenda, rappresentato dalla giovane età del Sig. Biribicchi. Questo elemento è determinante per comprendere come il comportamento dallo stesso posto in essere – l’aver taciuto il compimento dell’illecito, dei cui effetti avrebbe, poi, beneficiato - sia frutto più della giovane età, piuttosto che dalla volontà di sottrarsi dolosamente ai propri obblighi federali. Prova ne è data dalle circostanze che il Biribicchi non ha “sollecitato” il compimento dell’illecito e che, in fase istruttoria, ha immediatamente ammesso le proprie responsabilità. Per ciò che attiene alla posizione del dirigente, si ritiene, viceversa, di dover confermare la sanzione irrogata dal giudice di primo grado. Non vi sono, difatti, ragioni per giustificare il comportamento posto in essere, da ritenersi tanto più grave perché direttamente coinvolgente l’attività giovanile. L’Albinia deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva. A causa della gravità del comportamento del proprio dirigente, si ritiene congrua la sanzione inflitta in primo grado. P.Q.M. In accoglimento dell’appello proposto, ed in parziale riforma della decisione della CD Territoriale Toscana in data 14 ottobre 2010, riduce al Sig. Francesco Biribicchi, calciatore tesserato per l’USD Albinia, la squalifica a mesi 6 (sei), confermando, per il resto, le sanzioni inflitte dalla decisione impugnata al Sig. Gennaro Pagano, dirigente tesserato per l’USD Albinia, ed all’USD Albinia. Nulla per la tassa non versata.
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