• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°15 del 23/09/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIG. DI MEO ENZO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. MONTESILVANO CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 1, 4 E 5 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART.1 C.G.S., CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 6, LETT. B) E D). STESSO CODICE PER AVERE ESPRESSO GIUDIZI LESIVI NEI CONFRONTI DELL’ORDINAMENTO FEDERALE E DI UNA SPECIFICA STRUTTURA DELLO STESSO;
– DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTESILVANO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DELL’ART. 5, COMMA 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°15 del 23/09/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
- DEL SIG. DI MEO ENZO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. MONTESILVANO CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 1, 4 E 5 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART.1 C.G.S., CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 6, LETT. B) E D). STESSO CODICE PER AVERE ESPRESSO GIUDIZI LESIVI NEI CONFRONTI DELL’ORDINAMENTO FEDERALE E DI UNA SPECIFICA STRUTTURA DELLO STESSO;
- DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTESILVANO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DELL’ART. 5, COMMA 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE.
Con nota del 21.4.10, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte e, segnatamente, quanto al Sig. Di Meo, la violazione sopra ascritta per avere, mediante le seguenti dichiarazioni: ”Veniamo danneggiati in maniera irreparabile dagli arbitri”, “ …. Oggi due cartellini rossi diretti a due giocatori che non avevano fatto assolutamente nulla …. Sembra proprio una trama defilata, programmata, tutte le partite vengono gestite dagli arbitri …. Cercano di disegnare il pareggio …. ”, “ …. Probabilmente la squadra domenica prossima non scenderà in campo, perché è inutile ….” Rilasciate nel corso dell’intervista andata in onda sull’emittente Teleponte, il giorno 4.10.2009, nel corso della trasmissione “Calcio d’Abruzzo”, espresso giudizi lesivi nei confronti dell’ordinamento federale nel suo complesso e di una specifica struttura dello stesso, adombrando dubbi sulla regolarità delle gare e del campionato, nonché sull’imparzialità degli ufficiali di gara;
alla società A.S.D. Montesilvano Calcio, la violazione di cui sopra, per responsabilità diretta per gli addebiti ascrivibili al proprio Presidente.
Con raccomandate aa.rr. del 5.5.10 e 9.10.10, quest’ultima ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento era fissata per il giorno 20.09.10, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.
All’odierna udienza compariva il solo rappresentante della Procura, Avv. Marco Mattioli, il quale, dopo avere illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 e di mesi dodici d’inibizione, nei confronti del Di Meo, nonché di € 1.500,00 con diffida, nei confronti della Società A.S.D. Montesilvano Calcio.
Osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta ex actis, avendo il Di Meo ammesso la propria responsabilità nel corso dell’interrogatorio reso dinanzi al rappresentante della Procura Federale.
Ritiene equo la Commissione infliggere nei confronti dello stesso la sanzione dell’inibizione per mesi dodici, in ragione della contestata aggravante e dei precedenti specifici a suo carico e nei confronti della Società A.S.D. Montesilvano Calcio € 1.500,00 d’ammenda con diffida.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di infliggere al Sig. Di Meo Enzo, l’inibizione per mesi dodici e alla Società A.S.D. Montesilvano Calcio € 1.500,00 d’ammenda con diffida.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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Comunicato Ufficiale N°15 del 23/09/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIG. DI MEO ENZO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. MONTESILVANO CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 1, 4 E 5 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART.1 C.G.S., CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 6, LETT. B) E D). STESSO CODICE PER AVERE ESPRESSO GIUDIZI LESIVI NEI CONFRONTI DELL’ORDINAMENTO FEDERALE E DI UNA SPECIFICA STRUTTURA DELLO STESSO;
– DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTESILVANO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DELL’ART. 5, COMMA 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE."