COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASOLI DI ATRI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PUNIZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0 – 3; SQUALIFICA DEL CALCIATORE PIERINI FABIO PER UNA GARA, INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MATERAZZI GINO SINO AL 6/10/2010) IN RELAZIONE ALLA GARA CASOLI DI ATRI / CIVITELLA ROVETO, DISPUTATA L’11.09.10 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A”. (C.U. N° 15 del 23.09.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASOLI DI ATRI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PUNIZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0 – 3; SQUALIFICA DEL CALCIATORE PIERINI FABIO PER UNA GARA, INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MATERAZZI GINO SINO AL 6/10/2010) IN RELAZIONE ALLA GARA CASOLI DI ATRI / CIVITELLA ROVETO, DISPUTATA L’11.09.10 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A”. (C.U. N° 15 del 23.09.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Casoli di Atri ha impugnato il provvedimento sopra specificato, con il quale il G.S., in seguito al ricorso presentato dalla A.S.D. Civitella Roveto, ha inflitto le sanzioni di cui in epigrafe per aver impiegato il calciatore Pierini Fabio che risultava “squalificato per una gara per recidiva in ammonizione”.
La società reclamante, pur non contestando il merito del ricorso presentato al Giudice Sportivo dalla A.S.D. Civitella Roveto, ha eccepito la regolarità formale dello stesso; infatti, il ricorso presenterebbe una “firma illeggibile o, più precisamente, uno scarabocchio dal quale non è dato ricavare con certezza la identificazione del soggetto firmatario nonostante in calce al ricorso venga riportata la dicitura Il presidente Maurizio Persia”. Ha dedotto, pertanto, che il ricorso non sia stato sottoscritto da alcuno dei soggetti legittimati ai sensi dell’art. 33 n. 1) del C.G.S..
In sede di audizione i rappresentanti della società appellante hanno ribadito l’inammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione dello stesso.
La società A.S.D. Civitella Roveto ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha affermato che il ricorso è stato sottoscritto dal Sig. Americo Alfano, ovvero da un dirigente delegato alla firma dal Presidente della società e, pertanto, pienamente legittimato.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Il ricorso, infatti, è stato sottoscritto dal Sig. Americo Alfano, soggetto titolare dei poteri di rappresentanza della società, come risulta dal modello inviato al Comitato Regionale Abruzzo in data 14.07.2010.
L’errata indicazione nel ricorso della persona che sottoscrive l’atto, non può portare ad una declaratoria di inammissibilità, in quanto, ai sensi dell’art. 4, comma 5, Regolamento L.N.D., sono nulli soltanto gli atti posti in essere da soggetti privi di potere.
Inoltre, in virtù del principio di conservazione degli atti, il reclamo presentato al G.S. dalla A.S.D. Civitella Roveto deve essere considerato valido, in quanto risulta chiara la volontà della predetta società di eccepire l’irregolarità della gara in epigrafe specificata, attraverso un atto, comunque, sottoscritto da persona legittimata ai sensi della normativa sopra richiamata.
Per quanto concerne invece le impugnazioni delle ulteriori sanzioni, alla Commissione è precluso il loro esame nel merito, tenuto conto che la squalifica irrogata al calciatore Pierini è inferiore a due giornate e l’inibizione al dirigente Materazzi è inferiore ad un mese e quindi entrambi i provvedimenti non sono impugnabili in base alla normativa di riferimento.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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