COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE FOSCARINI SIMONE DELLA A.S.D. CASTELLO 2000 AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCASPINALVETI / CASTELLO 2000, DISPUTATA IL 7/11/10, PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE B (C.U. n° 24 DEL 11/11/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°27 del 25/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE FOSCARINI SIMONE DELLA A.S.D. CASTELLO 2000 AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCASPINALVETI / CASTELLO 2000, DISPUTATA IL 7/11/10, PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE B (C.U. n° 24 DEL 11/11/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, il calciatore Foscarini Simone ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per essersi avvicinato minacciosamente all’arbitro e per aver protestato in maniera smodata , rivolgendogli ingiurie.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in quanto si sarebbe limitato a protestare vivacemente nei confronti del direttore di gara dopo che questi gli aveva rivolto a sua volta una frase ingiuriosa
Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo giudice possa essere lievemente ridotta, in considerazione che il comportamento tenuto dal calciatore non appare di particolare gravità.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Foscarini Simone a quattro gare, disponendo restituirsi la tassa versata.
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