COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. MONTAUREI F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €300,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ROSBURGHESE CALCIO / MONTAUREI F.C. , DISPUTATA IL 14/11/10 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N° 26 del 18.11.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°28 del 02/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. MONTAUREI F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €300,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ROSBURGHESE CALCIO / MONTAUREI F.C. , DISPUTATA IL 14/11/10 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N° 26 del 18.11.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società Montaurei F. C. ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. perché a fine gara alcuni calciatori non identificati offendevano pesantemente l’arbitro..
La società appellante ha chiesto la revoca della sanzione deducendo che l’arbitro non avrebbe identificato i calciatori con la conseguenza che la sanzione doveva ritenersi ingiustificata.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, in quanto dal rapporto arbitrale si evince chiaramente che l’arbitro era stato offeso da alcuni giocatori della Società Montaurei F.C. al rientro negli spogliatoi anche se lo stesso arbitro non era riuscito ad identificare personalmente i responsabili.
Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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