COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIOVANILE CHIETI 2005, AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FONZO GIOVANNI FINO AL 30.6.2011 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BRECCIAROLA / GIOVANILE CHIETI DISPUTATA IL 10/11/2010, PER LA COPPA ABRUZZO DI CATEGORIA (C.U. N° 26 DEL 18.11.2010 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIOVANILE CHIETI 2005, AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FONZO GIOVANNI FINO AL 30.6.2011 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BRECCIAROLA / GIOVANILE CHIETI DISPUTATA IL 10/11/2010, PER LA COPPA ABRUZZO DI CATEGORIA (C.U. N° 26 DEL 18.11.2010 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale in data 27.11.2010, la Società A.S.D. Giovanile Chieti ha impugnato e chiesto la riduzione della decisione in epigrafe specificata, adottata dal G.S. per avere il calciatore Fonzo Giovanni, a seguito di provvedimento arbitrale, offeso pesantemente il direttore di gara, tentando di mettergli le mani addosso alla vista del cartellino rosso, ma senza riuscire nell’intento solo grazie all’intervento dei suoi compagni e per avere indirizzato nei confronti dell’arbitro anche sputi, senza colpirlo, reiterando offese e minacce fino al raggiungimento degli spogliatoi. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, poiché fuori termine, ai sensi dell’art. 46, comma IV, C.G.S., con conseguente preclusione del suo esame nel merito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it