COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 09/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ORATORIANA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI (SQUALIFICA DEL CALCIATORE TARTAGLIA FRANCESCO PER 5 GARE ED AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 300,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CAPISTRELLO / ORATORIANA DISPUTATA IL 14/11/10, PER IL CAMPIONATO I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N° 26 DEL 18/11/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 09/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ORATORIANA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI (SQUALIFICA DEL CALCIATORE TARTAGLIA FRANCESCO PER 5 GARE ED AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 300,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CAPISTRELLO / ORATORIANA DISPUTATA IL 14/11/10, PER IL CAMPIONATO I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N° 26 DEL 18/11/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Oratoriana Calcio ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. perché: “ …. al 46° del 2° tempo, sul risultato di 3 a 2 in favore della Soc. Virtus Capistrello, l'arbitro dopo aver concesso alcuni minuti di recupero, si vedeva costretto ad ammonire i calciatori Tartaglia Francesco (Soc. Oratoriana) e Campoli Emilio (Soc. Virtus Capistrello 2005) per reciproche invettive e perché non consentivano la ripresa del gioco. Alla ripresa della gara si verificava una carica da parte di due calciatori della Soc. Oratoriana sul portiere avversario,per cui il direttore di gara concedeva un calcio di punizione a favore della squadra ospitante; nella circostanza il calciatore Tartaglia Francesco (Soc. Oratoriana) si scagliava contro il calciatore Orsini Domenico (Soc. Virtus Capistrello) con violenza, urlando ed offendendolo minacciosamente; quest’ultimo tentava di reagire allo stesso modo, ma veniva allontanato dai suoi compagni di squadra; quindi i due calciatori venivano espulsi ed allontanati dal terreno di gioco e mentre l’arbitro si intratteneva con i Capitani delle due squadre per ristabilire l’ordine e la ripresa del gioco, il calciatore Tartaglia (Soc. Oratoriana) tentava di rientrare minacciosamente sul terreno di gioco, ma veniva trattenuto fuori gli spogliatoi. Intanto sul terreno di gioco i calciatori di entrambe le squadre venivano a rissa e quelli di riserva della Soc. Oratoriana tiravano calci alla rete di recinzione ed inveivano contro i tifosi locali. Data la situazione in campo, l'arbitro decideva di rientrare negli spogliatoi con le due squadre anche per conferire ancora con i due Capitani con i quali si fermava all'esterno, in quanto privo delle chiavi custodite dal dirigente locale De Meis Alfredo il quale era intervenuto in campo cercando di sedare la rissa e che in un primo momento si rifiutava di consegnare le stesse chiavi all'arbitro, che recuperava dopo alcuni minuti. Nello spogliatoio intanto si creava confusione tra tesserati delle due squadre che l'arbitro non riusciva ad allontanare. Dopo essersi chiuso nel suo locale, considerata la situazione non più recuperabile, sia per il comportamento dei calciatori sul terreno di gioco, sia a tutela dell'ordine pubblico, l'arbitro richiedeva telefonicamente l'intervento dei CC. che arrivavano sul campo dopo circa 25 minuti dalla sospensione della gara decretata al 46° del 2° tempo …. considerato che la responsabilità primaria dei fatti accaduti in campo è da ricondursi al comportamento violento, minaccioso e provocatorio posto in essere dai tesserati della Società Oratoriana ed in particolar modo dal calciatore Tartaglia Francesco (Soc. Oratoriana) …. “. Ha dedotto l’appellante, anche in sede di audizione, l’eccessività delle sanzioni, in quanto, da un lato, il Tartaglia si sarebbe limitato a reagire a provocazioni ed offese ricevute, dall’altro l’arbitro avrebbe omesso di riferire che la gara si sarebbe potuta portare a termine ove no si fosse verificata la presenza sul terreno di gioco di persone non autorizzate. Osserva la Commissione che le sanzioni inflitte dal primo giudice possano essere lievemente ridotte, in quanto il Tartaglia deve rispondere esclusivamente dell’effettivo comportamento posto in essere e non in forza delle congetture espresse dal direttore di gara nel referto, con conseguenti riflessi anche per quanto riguarda la sanzione pecuniaria. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Tartaglia Francesco a quattro gare e l’ammenda inflitta alla Società Oratoriana Calcio a € 200,00. Dispone, infine, accreditarsi la tassa di appello, ove addebitata.
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