COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 09/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA U.S. CAPISTRELLO A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PALLESCHI CESIDIO, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA GARA CAPISTRELLO / AMITERNINA DISPUTATA IL 21/11/10 PER IL CAMPIONATO PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 27 DEL 25/11/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 09/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA U.S. CAPISTRELLO A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PALLESCHI CESIDIO, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA GARA CAPISTRELLO / AMITERNINA DISPUTATA IL 21/11/10 PER IL CAMPIONATO PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 27 DEL 25/11/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società U.s. Capistrello A.S.D. ha impugnato e chiesto la riduzione dei provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S., quanto al calciatore, per avere quest’ultimo, a seguito di segnalazione di un A.A., corso verso lo stesso per protestare, offendendolo con tono minaccioso, nonché per avere, una volta portatosi verso la panchina ospite, stretto con una mano il volto dell’allenatore venendo allontanato da un compagno di squadra e per avere, da ultimo, a fine gara, prima reiterato le offese all’A.A. e poi inveito contro i calciatori avversari fino a quando veniva riportato nello spogliatoio dai dirigenti delle due società; quanto alla società, invece, perché, verso la fine dell’incontro, propri sostenitori lanciavano sputi non andati a segno verso un A.A. e la panchina ospite. L’appellante ha dedotto, da un lato, l’eccessività della squalifica al Palleschi, il quale si sarebbe limitato, sebbene in modo irriguardoso, a protestare per una decisione dell’A.A. ritenuta ingiusta senza, tuttavia, giungere al contatto fisico; dall’altro, l’eccessività anche dell’ammenda adducendo, pure in questo caso, quale giustificazione che il comportamento poco corretto del pubblico sarebbe stato conseguenza della delusione per il risultato finale maturato, a detta della società, da una segnalazione inopportuna dell’A.A. Osserva la Commissione che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali. Ed infatti: quanto alla squalifica del calciatore, risulta con assoluta certezza sia dal referto di gara, sia dal supplemento di rapporto dell’A.A., che il medesimo non solo si sia reso responsabile degli addebiti contestati, ma abbia reiterato i deprecabili comportamenti anche a fine gara, peraltro uscendo dallo spogliatoi senza indossare la maglia con l’evidente intento di non essere identificato. Da ciò consegue la congruità dell’impugnato provvedimento, anche in considerazione del fatto che il Palleschi, nell’occasione, rivestiva i gradi di capitano. Quanto, poi, all’ammenda, l’appello risulta parimenti infondato, in quanto dalla lettura del referto di gara si evince chiaramente l’adeguatezza della sanzione rispetto ad un contegno particolarmente incivile e riprovevole quale quello di lanciare sputi, adottato dai sostenitori della squadra di casa. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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