COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. ATLETICO CALCIO PESCARA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/4/2011 A CARICO DEL CALCIATORE DI NUNZIO DANIELE, AL 28/2/2011 AL CALCIATORE ROSSONI VIRGINIO, PER CINQUE GARE AL CALCIATORE ANTONIANI MAURO, LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA SOCIETA’, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GLADIUS 2010 / ASD ATLETICO CALCIO PESCARA DISPUTATA IL 13/11/10 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – GIRONE “A”, DELEG. PROV. PE (C.U. N 15 DEL 18/11/10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. ATLETICO CALCIO PESCARA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/4/2011 A CARICO DEL CALCIATORE DI NUNZIO DANIELE, AL 28/2/2011 AL CALCIATORE ROSSONI VIRGINIO, PER CINQUE GARE AL CALCIATORE ANTONIANI MAURO, LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA SOCIETA’, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GLADIUS 2010 / ASD ATLETICO CALCIO PESCARA DISPUTATA IL 13/11/10 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – GIRONE “A”, DELEG. PROV. PE (C.U. N 15 DEL 18/11/10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA). Con appello ritualmente proposto, la Società Atletico Calcio Pescara ha impugnato e chiesto l’annullamento e la riduzione dei provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S., quanto al calciatore Antoniani, per avere quest’ultimo posto le mani sul petto del direttore di gara, impedendogli di uscire dal terreno di gioco al momento della sospensione della gara, quanto al calciatore Rossoni Virginio per aver sferrato prima un pugno e successivamente altri tre pugni nei confronti di calciatore della squadra avversaria, quanto al calciatore Di Nunzio Daniele per aver colpito alla schiena con una borraccia piena d’acqua il direttore di gara, infine, quanto all’ammenda, per essere stato il direttore di gara oggetto di aggressione verbale e minacce da parte di alcuni giocatori e dirigenti della società appellante all’uscita dallo spogliatoio . L’appellante ha dedotto, da un lato, l’erroneità della squalifica all’Antoniani, sul presupposto dell’inesistenza del fatto, essendosi lo stesso limitato ad appoggiare momentaneamente la mano sul petto del direttore di gara per non cadere a terra, la eccessività della sanzione a carico di Rossoni, essendosi lo stesso limitato a sferrare uno schiaffo all’avversario, che lo aveva ripetutamente provocato nel corso della gara ed a carico del Di Nunzio che ha commesso il fatto contestato a causa delle continue provocazioni di cui era stato fatto oggetto durante la gara. Quanto all’ammenda, deduce l’appellante la estraneità alle minacce ed all’aggressione verbale da parte di propri tesserati. Osserva la Commissione che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali. Ed infatti: quanto alle squalifiche dei calciatori, risulta con assoluta certezza sia dal referto di gara, sia dal supplemento di rapporto pervenuto, che i medesimi si sono resi responsabili degli addebiti contestati, puntualmente riferiti dal direttore di gara con ulteriori particolari dei fatti accaduti. Da ciò consegue la congruità delle sanzioni irrogate con l’impugnato provvedimento. Quanto, poi, all’ammenda, l’appello risulta parimenti infondato, in quanto dalla lettura del referto di gara si evince chiaramente l’adeguatezza della sanzione rispetto al comportamento tenuto da tesserati della società appellante nei confronti del direttore di gara, fatto oggetto di minacce ed insulti. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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