COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VALLE ATERNO FOSSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE ANGELONI PAOLO PER QUATTRO GIORNATE, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GORIANO SICOLI / VALLE ATERNO FOSSA, DISPUTATA IL 5/12/10 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C”. (C.U. n° 31 del 9.12.10 – C.R.A.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°33 del 16/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VALLE ATERNO FOSSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE ANGELONI PAOLO PER QUATTRO GIORNATE, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GORIANO SICOLI / VALLE ATERNO FOSSA, DISPUTATA IL 5/12/10 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C”. (C.U. n° 31 del 9.12.10 – C.R.A.)
Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Valle Aterno Fossa ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. perché l’Angeloni, dopo essere stato espulso, protestava smodatamente con offese e minacce nei confronti dell’arbitro.
La società appellante, pur riconoscendo le imprecazioni e le proteste ad alta voce, ha dedotto, tuttavia, l’assoluta mancanza, nell’occasione, di offese e minacce all’arbitro ed ha chiesto, di conseguenza, la riduzione della sanzione.
Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione comminata può essere lievemente ridotta, tenuto conto che il gesto del calciatore, da configurarsi quale protesta, sebbene eccessiva, nei confronti del direttore di gara, si è mantenuto entro tali limiti, non sfociando mai in atti di violenza, né in vere e proprie minacce espresse nei confronti del medesimo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Angeloni Paolo a tre gare, disponendo restituirsi la tassa versata.
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