COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL NOTARESCO 2008 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE MAZZOCCHETTI PIO PER SEI GIORNATE, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORANESE CALCIO / REAL NOTARESCO, DISPUTATA IL 27/11/10 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G”. (C.U. N° 28 del 2.12.10 – C.R.A.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL NOTARESCO 2008 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE MAZZOCCHETTI PIO PER SEI GIORNATE, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORANESE CALCIO / REAL NOTARESCO, DISPUTATA IL 27/11/10 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G”. (C.U. N° 28 del 2.12.10 – C.R.A.) Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Real Notaresco ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. perché il calciatore, dopo essere stato espulso, protestava offendendo l’arbitro ed assumendo, in seguito, un comportamento gravemente irriguardoso nei suoi confronti. La società appellante, pur confermando l’atteggiamento irriguardoso e offensivo del Mazzocchetti ha dedotto, invece, l’eccessività della sanzione anche in considerazione del fatto che l’ulteriore episodio dello strattonamento dell’arbitro per la manica della divisa, sarebbe stato effettuato al solo fine di attirare l’attenzione del direttore di gara sulla protesta del tesserato per un presunto calcio di rigore non accordato alla Real Notaresco. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato si evince, infatti, che l’arbitro, oltre che poco garbatamente ingiuriato, è stato attinto in maniera volontaria dal Mazzocchetti, mentre la tesi difensiva del semplice richiamo di attenzione, fornita dall’appellante, non trova alcun riscontro probatorio, con la conseguenza che la sanzione inflitta dal primo giudice deve ritenersi congrua ed adeguata agli addebiti contestati. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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