COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 22/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. HATRIA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ANGELOZZI FEDERICO FINO AL 30/06/2011 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA HATRIA / ORTIGIA DISPUTATA IL 05/12/10 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 29 DEL 06/12/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 22/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. HATRIA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ANGELOZZI FEDERICO FINO AL 30/06/2011 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA HATRIA / ORTIGIA DISPUTATA IL 05/12/10 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 29 DEL 06/12/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. Hatria ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S., perché il calciatore Angelozzi Federico a seguito di ammonizione subita dall’arbitro sputava contro quest’ultimo ed alla notifica dell’espulsione reiterava gli sputi colpendo il direttore di gara in varie parti del corpo, chiedendone la revoca ovvero la riduzione ovvero la commutazione della squalifica a tempo in squalifica a gare. Ha dedotto l’appellante, che l’impianto sanzionatorio è fondato su un equivoco per la totale discrepanza tra le motivazioni del G.S. e quanto realmente accaduto facendo altresì rilevare la gravità della sanzione rapportata alla giovane età del ragazzo (1993). Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Il gesto compiuto dall’Angelozzi, descritto in maniera molto precisa dall’arbitro nel referto di gara, gravemente irriguardoso e disdicevole per aver colpito con sputi anche il viso dell’arbitro merita la conferma della sanzione inflitta dal G.S. in quanto reiterato nel tempo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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