COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 22/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. LENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. LENTELLA / FURCI DISPUTATA IL 28/11/10 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “F” (C.U. N° 28 DEL 2/12/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 22/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. LENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. LENTELLA / FURCI DISPUTATA IL 28/11/10 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “F” (C.U. N° 28 DEL 2/12/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. Lentella ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S., perché a fine gara l’arbitro aveva rinvenuto la serratura del suo spogliatoio rotta constatando anche il furto del suo cellulare, chiedendone la revoca. Ha dedotto l’appellante, che la sanzione doveva ritenersi illegittimità in quanto la serratura non era rotta ma difettosa mentre l’arbitro aveva omesso di consegnare i propri effetti personali al dirigente addetto. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Mentre non ha alcun rilievo la circostanza che la serratura dello spogliatoio fosse difettosa e non rotta visto che, comunque, ne deriverebbe la responsabilità della società, va rilevato che da tale responsabilità consegue anche il furto del cellulare giacché se l’arbitro fosse stato messo nella condizione di chiudere la porta del suo spogliatoio verosimilmente non sarebbe avvenuto neanche il furto. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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