COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS CUPELLO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI € 600,00) IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CUPELLO / S. NICOLO’, DISPUTATA IL 06/01/11 PER IL CAMPIONATO ECCELLENZA (C.U. N° 38 del 7.01.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS CUPELLO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI € 600,00) IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CUPELLO / S. NICOLO’, DISPUTATA IL 06/01/11 PER IL CAMPIONATO ECCELLENZA (C.U. N° 38 del 7.01.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Virtus Cupello ha impugnato e chiesto la revoca del provvedimento sopra specificato, con il quale il G.S. ha inflitto la sanzione di cui in epigrafe, perché per tutta la durata della gara propri sostenitori rivolgevano volgari ingiurie e pesanti minacce alla terna arbitrale e nel corso del secondo tempo lanciavano nei confronti di un assistente arbitrale due pietre che lo sfioravano; inoltre, a fine incontro, alcuni dirigenti non meglio identificati rivolgevano allo stesso assistente insulti e gesti osceni. La società appellante ha dedotto l’eccessività della sanzione, posto che, da un lato, non sarebbe avvenuto il lancio di pietre e che, dall’altro, i sostenitori della Virtus Cupello si sarebbero limitati semplicemente ad esprimere dissenso nei confronti della terna arbitrale per molteplici decisioni non condivise. Osserva la Commissione che l’appello è infondato, atteso che dagli ufficiali di gara in possesso di questo Comitato, fonte di prova privilegiata ai fini del decidere, risulta che l’assistente arbitrale è stato, effettivamente, fatto oggetto del lancio di due pietre, della grandezza di una noce, che lo sfioravano ad un orecchio, attentando alla sua incolumità, nonché di insulti e gesti osceni al termine della gara da parte di soggetti riconducibili alla società di casa, poiché prima della partita si trovavano all’interno dello spogliatoio della compagine locale e che, infine, la terna è stata destinataria di volgari ingiurie e pesanti minacce, dettagliatamente riportate a referto. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata nella minor misura di € 78,00 ed addebitarsi la somma residua di € 52,00.
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