COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FRESA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/04/2011 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DE SIMONE FRANCO IN RELAZIONE ALLA GARA FRESA CALCIO / VILLA SCORCIOSA, DISPUTATA IL 06/01/11 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “F” (C.U. N° 40 del 13.01.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FRESA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/04/2011 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DE SIMONE FRANCO IN RELAZIONE ALLA GARA FRESA CALCIO / VILLA SCORCIOSA, DISPUTATA IL 06/01/11 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “F” (C.U. N° 40 del 13.01.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Fresa Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore De Simone, a fine gara, mentre rientrava nello spogliatoio, minacciato pesantemente l’arbitro- minacce reiterate all’interno dello spogliatoio- e per averlo strattonato anche in presenza dei Carabinieri fatti intervenire dallo stesso direttore di gara. Ha dedotto l’appellante che la ricostruzione dei fatti riportata nell’impugnato provvedimento non corrisponde a quanto realmente accaduto, posto che il De Simone si sarebbe limitato a protestare, anche se in modo più acceso dei compagni, per una decisione non condivisa, ma senza mai trascendere in frasi minatorie, come riportato nell’annotazione di servizio redatta dalla forza pubblica intervenuta nell’occasione. Ha pertanto, concluso per la revoca della sanzione o, in subordine, per una congrua riduzione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che le pesanti offese ed ingiurie gli sono state rivolte sia sul terreno di gioco, sia all’interno dello spogliatoio, mentre le minacce lungo il corridoio degli spogliatoi. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Dai documenti ufficiali in possesso del Comitato, fonte di prova privilegiata ai fini del decidere, si evince in maniera incontrovertibile la fondatezza degli addebiti contestati, mentre la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno in atti aventi rilevanza probatoria. L’impugnata sanzione deve, pertanto, essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it