COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ COLOGNA SPIAGGIA, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2011, INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GIALLUCA GIANMARCO IN RELAZIONE ALLA GARA SAN NICOLO’ CALCIO / COLOGNA SPIAGGIA, DISPUTATA IL 20/12/10 PER IL CAMPIONATO DI JUNIORES REGIONALE D’ELITE. (C.U. N° 35 del 22.12.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ COLOGNA SPIAGGIA, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2011, INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GIALLUCA GIANMARCO IN RELAZIONE ALLA GARA SAN NICOLO’ CALCIO / COLOGNA SPIAGGIA, DISPUTATA IL 20/12/10 PER IL CAMPIONATO DI JUNIORES REGIONALE D’ELITE. (C.U. N° 35 del 22.12.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la Società Cologna Spiaggia ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore, poiché a seguito di provvedimento arbitrale, lo spintonava con il corpo e, all’atto dell’espulsione, lo insultava. Ha dedotto l’appellante l’involontarietà del gesto, precisando che nel mettersi le mani sul viso, il calciatore aveva urtato involontariamente l’arbitro, il quale, nel supplemento di rapporto, precisava che il calciatore, mosso da un gesto istintivo “gli sbatteva contro”. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e merita accoglimento. Alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, ritiene la Commissione che la sanzione inflitta possa essere ridotta. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Gialluca Gianmarco fino al 10.2.2011, disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove addebitata.
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