COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE MANCINI ANDREA, TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. GIOVANILE CHIETI, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.13, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GIOVANILE CHIETI / VILLA S. MARIA, DISPUTATA IL 2/01/11 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “D”. (C.U. N° 37 del 5.01.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE MANCINI ANDREA, TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. GIOVANILE CHIETI, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.13, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GIOVANILE CHIETI / VILLA S. MARIA, DISPUTATA IL 2/01/11 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “D”. (C.U. N° 37 del 5.01.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Mancini Andrea ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. nei suoi confronti per avere, a fine gara, colpito con sputi alla schiena l’arbitro mentre rientrava negli spogliatoi e, successivamente, alla vista del cartellino rosso di espulsione, per essersi scagliato contro il direttore di gara venendo trattenuto a stento da alcuni calciatori e dirigenti delle due squadre, ma riuscendo a colpirlo con un calcio alla caviglia sinistra procurandogli momentaneo leggero dolore. L’appellante ha dedotto che l’episodio sarebbe stato del tutto involontario e dettato solo da un gesto di stizza nei confronti del direttore di gara non disposto a recedere dalla decisione di espulsione o, quanto meno, ad ascoltare le ragioni circa la sua estraneità ai fatti oggetto del provvedimento disciplinare, concludendo, pertanto, per la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha, infatti, precisato, limitatamente all’episodio del calcio, che il gesto non gli provocava particolari conseguenze, essendo stato inferto con poca forza ed ha confermato, invece, gli altri comportamenti sanzionati, in particolare quello degli sputi, a giudizio di questa Commissione sempre particolarmente spregevole e non giustificabile nemmeno dalla foga agonistica. Alla luce dei suddetti chiarimenti la Commissione ritiene, pertanto, equo ridurre la sanzione fino al 30.9.12. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Mancini Andrea fino al 30.9.12, disponendo restituirsi la tassa versata.
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