COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ AMITERNINA AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA FINO AL 23.2.11 ALL’ALLENATORE VINCENZINO ANGELONE ED AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 500,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AMITERNINA / REAL CARSOLI, DISPUTATA IL 23/1/11, PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 44 del 27.1.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°49 del 10/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ AMITERNINA AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA FINO AL 23.2.11 ALL’ALLENATORE VINCENZINO ANGELONE ED AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 500,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AMITERNINA / REAL CARSOLI, DISPUTATA IL 23/1/11, PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 44 del 27.1.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto la Società Amiternina ha impugnato il provvedimento di cui epigrafe, adottato dal G.S. per avere l’allenatore Angelone, nel corso del secondo tempo, rivolto ingiurie nei confronti di un calciatore avversario, e per avere, inoltre, rivolto frasi di scherno ai calciatori avversari a fine gara, provocando una rissa tra i tesserati delle due squadre.
Ha dedotto l’appellante che la ricostruzione dei fatti riportata nell’impugnato provvedimento non corrisponde a quanto realmente accaduto, posto che l’allenatore era stato provocato da un calciatore avversario resosi protagonista di uno sputo verso la panchina e che l’accenno di rissa era stato prontamente sedato.
Ha, pertanto, concluso per la riduzione delle sanzioni.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello relativo alla squalifica deve essere dichiarato inammissibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 3, C.G.S. mentre, per quanto concerne l’ammenda, la stessa può essere ridotta, in quanto il principio di rissa era, comunque, terminato dopo pochi minuti.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre l’ammenda ad € 300,00, confermando nel resto l’impugnata decisione e disponendo restituirsi la relativa tassa.
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