COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 07/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 24.11.2010 E 11 DELL’1.12.2010, IN MERITO ALLA GARA DEL CAMPIONATO “GIOVANISSIMI PROVINCIALI” VULTUR – NUOVA FORENTUM DISPUTATA IL 22.11.2010

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 07/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 24.11.2010 E 11 DELL’1.12.2010, IN MERITO ALLA GARA DEL CAMPIONATO "GIOVANISSIMI PROVINCIALI" VULTUR - NUOVA FORENTUM DISPUTATA IL 22.11.2010 Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società NUOVA FORENTUM avverso la decisione del G.S., pubblicata sui CU n. 10 del 24.11.2010, e n.11 dell’1.12.2010, con la quale veniva inflitta alla società reclamante la perdita della gara nonchè l'ammenda di € 30,00 per aver schierato il giocatore MARTINO DONATO non in età e privo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 34 delle NOIF; Letti gli atti ufficiali di gara; Premesso che il dispositivo del G.S. - che decide esaminando gli atti della gara - è stato causato da una errata e poco attenta compilazione, da parte della società reclamante, della distinta dei giocatori, sulla quale accanto al nominativo di Martino Donato è riportata la data di nascita del 6.5.1995; Presa visione, presso l'ufficio tesseramenti, degli atti relativi alla iscrizione della società NUOVA FORENTUM nonchè degli elenchi dei giocatori; Accertato dall'esame del certificato di nascita e dello stato di famiglia che il calciatore MARTINO DONATO è nato il 6.5.1998 e che, di conseguenza, ha preso parte alla gara in oggetto in posizione regolare; P.Q.M. • accoglie il reclamo proposto dalla società NUOVA FORENTUM annullando le decisioni del G.S. come riportate sui CU Provinciali n. 10 e 11 in precedenza citati; • conferma, per gli effetti, il risultato acquisito sul campo: VULTUR - NUOVA FORENTUM 1-5; • dispone la restituzione della tassa reclamo.
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