COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 del 08 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 91 del Sig. VIGNA Alessandro (società Belsito) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 23.2.2011 (squalifica per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 113 del 08 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n. 91 del Sig. VIGNA Alessandro (società Belsito) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 23.2.2011 (squalifica per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; rilevato che a fine gara il calciatore Vigna Alessandro si è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara che si accingeva a raggiungere la propria autovettura per far ritorno a casa; ritenuto, comunque, è conforme a giustizia ridurre parzialmente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale; P.Q.M.
riduce la squalifica del calciatore VIGNA Alessandro (società Belsito) a TRE gare e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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