COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 16 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.23 della Società S.S.D. OLIMPICA MALVITO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.7 del 27.10.2010 (punizione sportiva della perdita della gara Olimpica Malvito 08 – Buonvicino del 17.10.2010 con il punteggio di 0 – 3, campionato di 2^Categoria; squalifica per CINQUE gare per i calciatori IUELE Silvio e GAUDIANO Fabio; per TRE gare per il calciatore SORACE Giovanni; AMMENDA di € 250,00 per la società MALVITO)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 16 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.23 della Società S.S.D. OLIMPICA MALVITO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.7 del 27.10.2010 (punizione sportiva della perdita della gara Olimpica Malvito 08 – Buonvicino del 17.10.2010 con il punteggio di 0 – 3, campionato di 2^Categoria; squalifica per CINQUE gare per i calciatori IUELE Silvio e GAUDIANO Fabio; per TRE gare per il calciatore SORACE Giovanni; AMMENDA di € 250,00 per la società MALVITO) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA la reclamante impugna la decisione di primo grado contestando il rapporto dell’arbitro. Si sostiene in ricorso che nessuna rissa si è verificata durante la gara, in quanto l’ingresso in campo di dirigenti e tesserati dell’Olimpica Malvito è avvenuto solo per evitare che la situazione – connotata da proteste nei confronti dell’arbitro provenienti da entrambe le squadre - degenerasse e che, comunque, qualora si ritenessero integrati gli elementi caratterizzanti la rissa, la responsabilità sarebbe da attribuire ad entrambe le squadre. L’arbitro nel supplemento di rapporto è oltremodo puntuale nella ricostruzione dei fatti, nella definizione e nella valutazione degli stessi. Nessun dubbio sul verificarsi degli incidenti, atteso che le Forze dell’Ordine entravano in campo per riportare la calma e che a fine gara un loro rappresentante chiedeva all’arbitro chiarimenti sulle generalità di un tesserato che avrebbe partecipato agli stessi. Premesso quanto sopra va riportata la puntualizzazione dell’arbitro che testualmente afferma: “al parapiglia partecipavano i calciatori di entrambe le squadre con la differenza che i calciatori ed i dirigenti del Buonvicino tentavano di difendersi e cercavano di mettere pace, mentre diversi calciatori del Malvito, che tuttavia non riuscivo a riconoscere, erano i più rissosi”. Conseguente considerazione attiene al potere del direttore la gara di sospendere la gara che a giudizio di questa Commissione è stato esercitato correttamente. Va, infatti, affermato che la decisione dell’arbitro di sospendere la gara è supportata dalla presenza di quegli elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che lo stesso non ha potuto far ricorso a quei provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo. La decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia Federale poi. Da ultimo congrue appaiono le sanzioni irrogate nei confronti dei calciatori (rispetto ai quali non pare messa in dubbio la responsabilità nemmeno da parte della reclamante) e della società. Il reclamo è pertanto da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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