COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 08/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DI PIETRO NICOLA COSTANTINO, tess. U.S.D. Mortizza , sig. MIRTI MAURO, Presidente U.S.D. Mortizza, U.S.D. MORTIZZA – camp. III^ categoria e A.S.D. MONTICELLI CALCIO – camp. I^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 08/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DI PIETRO NICOLA COSTANTINO, tess. U.S.D. Mortizza , sig. MIRTI MAURO, Presidente U.S.D. Mortizza, U.S.D. MORTIZZA – camp. III^ categoria e A.S.D. MONTICELLI CALCIO – camp. I^ categoria Con nota 18.6.2010 n. 9029/882, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc.DI PIETRO NICOLA COSTANTINO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’U.S.D. Mortizza, malgrado fosse tesserato con l’A.S.D. Monticelli Calcio dal 18.8.2009; - il sig. MIRTI MAURO, Presidente U.S.D. Mortizza, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere omesso di effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calc. Di Pietro Nicola Costantino; - la società A.S.D. MONTICELLI CALCIO., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato; - la società U.S.D. MORTIZZA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente, ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’U.S.D. MORTIZZA ha inviato una memoria difensiva in cui fa presente di essersi trattato “di uno sbaglio dovuto alla fretta di chi, all’interno della società, svolge tali compiti”. “Era sufficiente barrare la casella temporaneo invece di quella definitiva, erroneamente barrata, per non incorrere nelle sanzioni previste ed il MORTIZZA avrebbe avuto da subito a disposizione il giocatore, che è stato poi tesserato regolarmente nella sessione successiva”. “Non c’è stata da parte del MORTIZZA l’intenzione di violare le norme, ma alla base di tutto c’è stato un grosso errore, fatto senza’altro con troppa sufficienza”, ma in perfetta buona fede. Chiede che il caso venga valutato con clemenza. . Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI , dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. DI PIETRO NICOLA COSTANTINO, la inibizione per mesi 1 del sig. MIRTI MAURO, l’ammenda di € 400 per l’U.S.D. MORTIZZA e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. MONTICELLI CALCIO. La Commissione, - letto il deferimento; - avute presenti le argomentazioni svolte dall’U.S.D. MORTIZZA; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. DI PIETRO NICOLA COSTANTINO e dal sig. MIRTI MAURO, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. MONTICELLI CALCIO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, dell’U.S.D. MORTIZZA; - preso atto che il calc. DI PIETRO NICOLA COSTANTINO risulta regolarmente tesserato dall’1.12. 2009, per l’U.S.D. MORTIZZA; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. DI PIETRO NICOLA COSTANTINO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MIRTI MAURO, Presidente dell’U.S.D. Mortizza, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. MONTICELLI CALCIO l’ammenda di € 100 ed all’U.S.D. MORTIZZA l’ammenda di € 300.
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