COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 11 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SORRENTI JACOPO, tess. A.P.D. Audace Baura, sig. DIANTI FILIPPO, Presidente A.P.D. Audace Baura, A.P.D. AUDACE BAURA – camp. II^ cat. e A.S.D. ARGENTANA – camp. Eccellenza
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 13 del 29/09/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
11 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SORRENTI JACOPO, tess. A.P.D. Audace Baura, sig. DIANTI FILIPPO, Presidente A.P.D. Audace Baura, A.P.D. AUDACE BAURA – camp. II^ cat. e A.S.D. ARGENTANA – camp. Eccellenza
Con nota 20.7.2010 n. 494/880 , il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
-- il calc. SORRENTI JACOPO , delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.P.D. Audace Baura, mentre era ancora tesserato per l’A.S.D. Argentana ;
- il sig. DIANTI FILIPPO , Presidente dell’A.P.D. Audace Baura , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Sorrenti Jacopo , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società A.S.D. ARGENTANA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società A.P.D. AUDACE BAURA , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle part.
Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. SORRENTI JACOPO, la inibizione per mesi 2 del sig. DIANTI FILIPPO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. AUDACE BAURA e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. ARGENTANA.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. SORRENTI JACOPO e dal sig. DIANTI FILIPPO, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. ARGENTANA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S.D. AUDACE BAURA;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. SORRENTI JACOPO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. DIANTI FILIPPO, Presidente dell’A.S.D. Audace Baura, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. ARGENTANA l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. AUDACE BAURA l’ammenda di € 300.
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