COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 14 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MAGNANI ALESSIO, tess. F.C. Real Dovadola, sig. BIONDI LORENZO, Presidente F.C. Real Dovadola, F.C. REAL DOVADOLA, camp. II^ cat. e A.S.D. CALCIO CASTROCARO – camp. Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 14 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MAGNANI ALESSIO, tess. F.C. Real Dovadola, sig. BIONDI LORENZO, Presidente F.C. Real Dovadola, F.C. REAL DOVADOLA, camp. II^ cat. e A.S.D. CALCIO CASTROCARO – camp. Promozione Con nota 21.7.2010 n. 549/874, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc. MAGNANI ALESSIO, tess. F.C. Real Dovadola, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società F.C. Real Dovadola , mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Calcio Castrocaro; - il sig. BIONDI LORENZO, Presidente della società F.C.Real Dovadola , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Magnani Alessio , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. CALCIO CASTROCARO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società F.C. REAL DOVADOLA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. MAGNANI ALESSIO, la inibizione per mesi 2 del sig. BIONDI LORENZO, l’ammenda di € 500 per il F.C. REAL DOVADOLA e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. CALCIO CASTROCARO. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. MAGNANI ALESSIO e dal sig. BIONDI LORENZO, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. CALCIO CASTROCARO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per il F.C. REAL DOVADOLA; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. MAGNANI ALESSIO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. BIONDI LORENZO, Presidente del F.C. Real Dovadola, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. CALCIO CASTROCARO l’ammenda di € 100 ed al F.C. REAL DOVADOLA l’ammenda di € 300.
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